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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Notizie»Parere Aran. Orario di lavoro: come si concilia il comma 3 dell’articolo 27 del Ccnl con quanto previsto per i veterinari ai commi 12 e 12-bis?
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    Parere Aran. Orario di lavoro: come si concilia il comma 3 dell’articolo 27 del Ccnl con quanto previsto per i veterinari ai commi 12 e 12-bis?

    Cristina FortunatiInserito da Cristina Fortunati21 Aprile 2024Aggiornato:23 Aprile 2024Nessun commento4 Minuti di lettura
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    Con il parere ASAN105 l’Aran ha fornito le proprie indicazioni in merito all’applicazione del combinato disposto dal comma 3 dell’articolo 27 del Ccnl 2019-2021 con i commi 12 e 12bis specificatamente previsti per i veterinari. 

    Ecco il testo del parere 

    Come si concilia la disciplina contenuta nel comma 3 dell’articolo 27 (Orario di lavoro) e quella specificatamente prevista per i veterinari ai commi 12 e 12-bis?

    In merito ai dirigenti veterinari, si precisa che la disciplina recata dall’art. 27, comma 3 (come pure i restanti commi dell’art. 27) si applica anche a questi ultimi. I commi 12 e 12-bis hanno inteso unicamente richiamare alcune specificità di tali figure:

    – nel primo, nel secondo e nel terzo periodo del comma 12 si ripropone una disciplina già presente nel precedente CCNL, la quale si limita a precisare le modalità attraverso le quali si espleta l’impegno di lavoro dei veterinari, anche con riferimento alla pronta disponibilità ed alle prestazioni aggiuntive, richiamate nel comma 12 con l’inciso “… eventuali necessità da individuare in sede aziendale, anche al di fuori delle dodici ore diurne feriali e fuori dai casi di pronta disponibilità”;

    – nel successivo comma 12-bis, nel riproporre una disciplina già presente nei precedenti CCNL, si specifica che le ore rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro per effettuare i controlli ufficiali (quali ad esempio i controlli sull’attività di macellazione) sono remunerate come obiettivi prestazionali incentivati, con finanziamento a carico di quota parte degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe spettanti alle Aziende ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 2.2.2021 n. 32 e s.m.i.[1] (“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117).

    Si precisa, infine, che tale ulteriore impegno orario non rientra nel limite orario stabilito al comma 3 dell’articolo 27 in questione e non dà luogo ad alcun recupero, in quanto già oggetto di riconoscimento economico mediante il meccanismo di remunerazione appena illustrato.

    Nello stesso parere Aran riepiloga quanto disposto dall’Articolo 15, comma 2, lett. a) D.Lgs. 2.2.2021 n. 32 in merito alla destinazione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per i controlli ufficiali eseguiti dall’autorità competente.  

    Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell’allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all’articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe delle sezioni 8 e 9, sono destinati e vincolati, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo la seguente ripartizione:

    a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la attribuiscono in proporzione all’attivita’ svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all’articolo 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese correnti e di investimento relative all’ottimizzazione e al miglioramento dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attivita’ ufficiali di cui al regolamento, nell’ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attivita’ ufficiali, anche su richiesta dell’operatore, in orario compreso tra le ore 18,00 e le ore 6,00 e nei giorni festivi;

    b) la quota del 3,5 per cento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per potenziare e migliorare l’efficacia della programmazione e dell’attuazione dei piani di controllo regionali pluriennali;

    c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali o altri laboratori ufficiali designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di quanto stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali;

    d) la quota dell’1 per cento ai laboratori nazionali di riferimento per attivita’ correlate ai controlli ufficiali e alle altre attivita’ ufficiali;

    e) la quota del 2 per cento e’ versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento e al miglioramento dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero.

     

    Fonte Aran 

     

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