In mancanza di una disciplina contrattuale, le amministrazioni locali possono disciplinare con una norma regolamentare il trattamento economico accessorio da corrispondere al responsabile di posizione organizzativa assente. La disciplina deve essere ispirata al principio per cui l’ente non deve corrispondere più di una indennità di posizione. Possono essere così riassunte le principali indicazioni che sono state dettate dall’Aran con il parere n. 654/2014. In tal modo viene indicata la soluzione a una materia su cui manca una specifica disciplina contrattuale. Il dipendente incaricato di una posizione organizzativa ne conserva la titolarità anche nei casi di assenza (pure di lunga durata) e, in relazione all’incarico e alla sua durata, il corrispondente diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato.
L’assegnazione alla regolamentazione della competenza a dettare la «disciplina di dettaglio delle posizioni organizzative» deriva dalla stretta attinenza di questa materia con la definizione del modello di organizzazione, e si deve ritenere ulteriormente rafforzata dalla limitazione contenuta nel Dlgs 150/2009 degli spazi riservati alla contrattazione collettiva. L’assenza di questa disciplina determina una conseguenze certa: «In mancanza di una diversa regolamentazione, il dipendente incaricato di una posizione organizzativa ne conserva la titolarità anche nei casi di assenza (pure di lunga durata) e, in relazione all’incarico e alla sua durata, il corrispondente diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato». Ma il parere dell’Aran non si ferma qui: pone dei dubbi sulla «stessa possibilità di conferire legittimamente l’incarico di una posizione organizzativa ad altro soggetto in caso di assenza o impedimento di quello che ne è l’effettivo titolare: una medesima posizione organizzativa, secondo i principi di correttezza e buona fede, non potrebbe essere formalmente e contemporaneamente oggetto di due incarichi conferiti a soggetti diversi».
Per l’indennità di risultato viene ricordato che questa dipende dalla valutazione annuale del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati: «È ragionevole presumere che i periodi di assenza incidano negativamente, determinando la conseguente riduzione del compenso da corrispondere (fino ad annullarlo, quando i risultati conseguiti .. non siano apprezzabili)».
Il parere pone dei limiti all’autonomia delle amministrazioni nella determinazione con regolamento del trattamento economico da corrispondere al dipendente che sostituisce il titolare di posizione organizzativa assente nel caso in cui egli non sia già titolare di un tale incarico. Si deve pervenire a questa conclusione sulla base della scelta legislativa che riserva alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina di tutte le scelte sul trattamento economico. In questo quadro gli enti possono comunque erogare la indennità di posizione al sostituto nel caso in cui ne abbiano sospesa la erogazione al responsabile assente. E possono remunerare, in analogia a quanto previsto per i dirigenti, il conferimento a interim dell’incarico a un altro responsabile attraverso la maggiorazione della indennità di risultato, che in ogni caso deve restare entro il tetto massimo complessivo ed invalicabile del 25% della retribuzione di posizione.
Il Sole 24 Ore -17 febbraio 2014