I dipendenti pubblici non possono cumulare il riscatto dei periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di corso legale di laurea; ciò vale indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi, siano essi antecedenti che successivi al 1° gennaio 1994. Il chiarimento arriva per mezzo del messaggio n. 2467 dell’INPS, rettificando parzialmente un precedente intervento dello stesso Istituto previdenziale (messaggio n. 7771/2007). Precedente orientamento – In particolare, stiamo parlando dell’incumulabilità della facoltà di riscatto dei periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.
Tale disciplina è contenuta nell’art.14, c. 2, del D.Lgs. n. 503/1992 il quale, in base a un precedente orientamento dell’INPS (messaggio n. 7771/2007), non è stato abrogato dal D.Lgs. n.151/2001 (recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità). A tal proposito, l’Istituto previdenziale ha precisato altresì che la prescritta incumulabilità si realizza solo per periodi successivi al 1° gennaio 1994.
Dipendenti pubblici – Tuttavia, esiste una deroga al suddetto orientamento. Infatti, per i dipendenti pubblici, l’incumulabilità opera indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi, siano essi antecedenti che successivi al 1° gennaio 1994. Ciò è supportato dall’art. 35, c. 5 del D.Lgs. n. 151/2001, il quale non pone più alcun limite in merito alla collocazione temporale dell’evento da riconoscere ed estende la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1° gennaio 1994, essendo stato abrogato l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 503/1992. Ora, invece, l’art. 14, c. 2 del menzionato decreto legislativo si limita a stabilire esclusivamente che “la facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea”.
Chiarimento INPS – Alla luce delle suddette disposizioni richiamate, l’INPS dispone che l’incumulabilità in commento operi indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi e quindi con riferimento a periodi sia precedenti che successivi al 1° gennaio 1994. In definitiva, le domande di riscatto del corso legale di laurea e di riscatto dei periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, ancora giacenti e quelle presentate successivamente all’11 febbraio 1014, dovranno essere definite sulla base delle indicazioni finora vigenti.
17 febbraio 2014