L’Asl può assegnare al dirigente veterinario incarichi, mansioni o compiti inerenti a una disciplina diversa da quella per la quale lo stesso dirigente è stato assunto? Sulla questione interviene, con un parere redatto dallo studio Zuccarello-Monacis, l’Ufficio legale Sivemp. «Nella sostituzione, nell’affidamento di incarico e nel singolo ordine di servizio – queste le conclusioni del parere – devono essere sempre tenute in conto sia la disciplina per la quale il dirigente è stato assunto, sia le funzioni allocate correttamente dall’azienda a carico della struttura organizzativa di appartenenza, cui la disciplina di assunzione deve fare riferimento. In caso contrario la sostituzione, l’affidamento dell’incarico e il singolo ordine di servizio risulterebbero affetti da profili di illegittimità sindacabili in sede giurisdizionale»
Tra i requisiti specifici di ammissione al concorso per l’inquadramento dirigenziale, argomenta infatti il parere, è richiesta la “specializzazione nella disciplina oggetto del concorso”. «In buona sostanza il veterinario è assunto in quanto possiede una specifica specializzazione e comprovate conoscenze (valutate in sede concorsuale) in una determinata disciplina. Anche ai fini normativi e della disciplina ministeriale, rimane fermo il principio della separazione del profilo veterinario in tre “aree disciplinari” distinte (sanità animale; igiene della produzione, di trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche) cui afferiscono ulteriori specifiche discipline, analogamente a quanto accade per i profilo medico. L’amministrazione nel conferire incarichi e impartire ordini di servizio deve sempre tenere conto dell’area disciplinare di appartenenza del dirigente veterinario. Anche riguardo al rapporto di lavoro vige, inoltre, il principio generale secondo cui “il prestatore di lavoro deve essere adibito a mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento. Il parere rammenta che., le aziende sanitarie, in quanto disciplinate nel loro funzionamento dall’Atto aziendale, devono “indicare le funzioni correttamente assegnate a ciascuna struttura organizzativa nella cosiddetta declaratoria del Piano di organizzazione aziendale complementare all’Atto.
Quindi «nella sostituzione, nell’affidamento di incarico e nel singolo ordine di servizio devono essere sempre tenute in conto sia la disciplina per la quale il dirigente è stato assunto, sia le funzioni allocate correttamente dall’azienda a carico della struttura organizzativa di appartenenza, cui la disciplina di assunzione deve fare riferimento. In caso contrario la sostituzione, l’affidamento dell’incarico e il singolo ordine di servizio risulterebbero affetti da profili di illegittimità sindacabili in sede giurisdizionale».
21 dicembre 2012 – inserito da Ufficio stampa Sivemp Veneto – riproduzione riservata