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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Notizie»Cassazione. Pausa pranzo senza timbrare? Dipendente pubblico non commette reato di falso ideologico
    Notizie

    Cassazione. Pausa pranzo senza timbrare? Dipendente pubblico non commette reato di falso ideologico

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche31 Maggio 2012Nessun commento4 Minuti di lettura
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    1a1a1_aaaaaaaaimg_1075Una dipendente propone ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Venezia che ha confermato la sentenza del tribunale di Padova che la condannava alla pena di nove mesi di reclusione per avere alterato l’orario d’ingresso e di assenza per la pausa pranzo sul foglio presenze della questura di Padova. Secondo la Suprema Corte il ricorso è fondato: non integra, infatti, il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla P.A.

    La questione sottoposta all’esame della presente pronuncia (se, cioè, integri il reato di falso ideologico in atto pubblico la mancata timbratura, da parte del dipendente pubblico, del cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro), comporta, infatti, l’esame e la soluzione di altra, preliminare questione e, cioè, se il cartellino marcatempo (che meccanicamente annota gli orari di ingresso e di uscita dal luogo di lavoro) ed i fogli di presenza (che assolvono ad analoga funzione) dei pubblici dipendenti abbiano o meno natura di atto pubblico.

    La prevalente giurisprudenza di legittimità si è al riguardo positivamente orientata, sulla considerazione che tali atti svolgerebbero la loro funzione non solo in riferimento al rapporto di lavoro tra impiegati pubblici e pubblica amministrazione, ma anche in relazione alla organizzazione stessa di quest’ultima, con riflessi sulla sua funzionalità, essendo, perciò, essi “destinati a produrre effetti per la stessa pubblica amministrazione”, anche in ordine al “controllo dell’attività e regolarità dell’ufficio”; tali attestazioni, quindi, sarebbero “preordinat(e) ad attestare la certezza dello svolgimento della pubblica funzione da parte di coloro che ne sono preposti”, non rilevando al riguardo la natura privatistica del rapporto di lavoro tra pubblico dipendente e pubblica amministrazione (Cass. pen., sez. V, n. 5676 del 2005; Cass. pen., sez. V, n. 16503 del 2004; Cass. pen., sez. V, n. 43844 del 2004; Cass. pen., sez. V, n. 42245 del 2004).

    L’opposto minoritario indirizzo giurisprudenziale fa leva, in sostanza, sulla considerazione che siffatte attestazioni rilevano “in via diretta ed immediata unicamente ai fini della retribuzione e comunque del regolare svolgimento della prestazione di lavoro e solo indirettamente, e mediatamente, ai fini del regolare svolgimento del servizio” (Cass. pen., sez. V, n. 44689 del 2005).

    Posto, difatti, che la condotta di falsificazione ideologica del pubblico ufficiale ipotizzata dall’art. 479 c.p. (come quella materiale di cui all’art. 476 c.p.) deve sostanziarsi in una attività svolta “nell’esercizio delle sue funzioni” pubblicistiche, appare ineludibile distinguere, nell’attività del pubblico impiegato – ed in un contesto in cui il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ha assunto connotazioni privatistiche (a seguito della disciplina introdotta con il D.Lgs. 29/1993, modificata dal D.Lgs. 80/1998, ora trasfusa nel D.Lgs. 165/2001) – “gli atti che sono espressione della pubblica funzione e/o del pubblico servizio e che tendono a conseguire gli obiettivi dell’ente pubblico” da quelli “strettamente attinenti alla prestazione” di lavoro, “ed aventi, perciò, esclusivo rilievo sul piano contrattuale e non anche su quello funzionale” (Cass. pen., Sez. V, n. 12789 del 2003). Premesso, invero, che secondo la costante giurisprudenza di Cass. pen., 8151/1976 e la prevalente dottrina, “agli effetti delle norme sul falso documentale, il concetto di atto pubblico è più ampio rispetto a quello che si desume dalla definizione contenuta nell’art. 2699 c.c., in quanto comprende non soltanto quei documenti che sono redatti con le richieste formalità da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, ma anche i documenti formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica”, rimane che – come si esprime autorevole dottrina – “la falsa rappresentazione della realtà che viene documentata deve essere rilevante in relazione alla specifica attività del pubblico ufficiale … e ciò significa che la falsità deve investire un fatto che, in relazione al concreto esercizio della funzione o attribuzione pubblica, abbia la potenzialità di produrre effetti giuridici”.

    Deve, allora, convenirsi che, la falsa attestazione della propria presenza in ufficio (cui può essere equiparata la omessa segnalazione della assenza) da parte di un Pubblico ufficiale non configura il delitto di falso ideologico in atti pubblici ex art. 479 c.p..

    (Altalex, 30 maggio 2012. Nota di Rocchina Staiano)

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

    SEZIONE V PENALE

    Sentenza 16 aprile – 21 maggio 2012, n. 19299

    Massima e testo integrale

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