La prestazione può essere erogata nei confronti degli studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni di età e che siano a carico del genitore e non svolgano attività lavorativa. Quando un genitore viene a mancare, i figli – anche adottivi, naturali o solo dell’altro coniuge – possono contare sulla pensione ai superstiti, anche in mancanza del coniuge superstite.
L’assegno continua a essere pagato anche dopo il compimento della maggiore età, se i figli stessi frequentano un corso di studi o se sono completamente inabili. Il riconoscimento della pensione non è tuttavia automatico, come avviene per i figli minori, in quanto per figli studenti sono fissate precise condizioni, anche di reddito, dalle quali non si può prescindere.
Per quanto riguarda i figli studenti la pensione può essere erogata sino ai 21 anni di età se costoro frequentano una scuola media o professionale. In sostanza lo studente liceale, che magari abbia perso uno o piu’ anni scolastici e che, pertanto, si diploma oltre il 18° anno di età può continuare a fruire del sostegno economico sino al 21° anno di età. A questa età l’assegno si interromperà inevitabilmente a meno che non si iscriva ad un corso universitario.
Discorso piu’ complesso per gli studenti universitari. Nei loro confronti infatti la pensione ai superstiti spetta per la sola durata legale del corso di studi e a condizione di non superare i 26 anni di età. In altri termini i periodi fuori corso sono in ogni caso “fuori pensione”, anche se lo studente ha meno di 26 anni. Quindi se il figlio si iscrive a 19 anni in una Università che prevede un corso legale di cinque anni, la pensione viene pagata fino al 24° anno di età, indipendentemente dalla circostanza che a tale età il figlio si sia o meno laureato.
Analogamente nel caso in cui il figlio si sia iscritto all’università all’età di 22 anni la pensione viene pagata sino al 26° anno di età anche se a tale età lo studente, pur in regola con gli esami universitari, non possa ancora aver concluso il percorso di studi.
La normativa favorisce invece chi, una volta conseguita la prima laurea, decide di iscriversi a un’altra facoltà o ad una scuola di perfezionamento o di specializzazione ovvero a corsi di perfezionamento, di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie, previsti dall’art. 20, lett. B e C, del Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con RD 31.08.1933 n. 1592. In questo caso, infatti, il pagamento della pensione continua anche dopo il conseguimento del primo titolo, non oltre, comunque, il compimento del 26° anno di età.
Si ricorda che per studenti universitari si intendono gli studenti iscritti presso le Università statali; le Università libere; le Accademie di Belle Arti; gli Istituti statali superiori di eduzione fisica (i cd. ISEF); le facoltà di teologia; le Scuole di perfezionamento o di specializzazione per laureati, annesse alle facoltà universitarie; e i Conservatori di musica (questi ultimi a decorrere dall’anno accademico 2005/2006).
I requisiti
Per conseguire il diritto all’assegno al momento del decesso del pensionato i figli non devono prestare alcuna attività lavorativa e devono risultare a carico del lavoratore o pensionato circostanza che si verifica quanto il reddito non sia superiore al trattamento minimo maggiorato del 30% (cioè entro gli 8.490 euro per il 2015).
Naturalmente il decesso del lavoratore/pensionato deve essere avvenuto nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso legale di laurea o dei corsi di specializzazione. Se, pertanto, il pensionato è deceduto in un periodo fuori dal corso legale degli studi nessuna prestazione potrà essere erogata nei confronti del figlio studente.
Le Cause di sospensione
Se dopo l’ottenimento della prestazione il figlio studente perde uno dei requisiti sopra indicati la prestazione viene sospesa e, pertanto, una volta rimossa la causa ostativa la prestazione potrà riprendere ad essere erogata. Ciò si verifica, ad esempio se il figlio lavora per un anno o interrompe l’iscrizione all’università per un periodo temporaneo: in tali casi non si estingue il diritto alla pensione (Circolare 3 agosto 1972, n. 53484).
Pensioni oggi – 10 agosto 2015