A partire da lunedì 14 settembre, le domande per fruire del congedo parentale, riformato dal Jobs act, saranno accettate dall’Inps solo se trasmesse per via telematica. È quanto si legge nel messaggio 5626 di ieri, in cui l’ente di previdenza comunica la cessazione del regime provvisorio, valido sino al 13 settembre, durante il quale è stato possibile presentare domande cartacee. La novità riguarda il dlgs 80/2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183/2014, che tra l’altro ha modificato l’art. 32 T.u. maternità, in materia di congedo parentale. Il provvedimento, in vigore dal 25 giugno, consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale fino ai 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in luogo del precedente limite di 8 anni di vita operativo fino al 24 giugno.
Il prolungamento dell’astensione facoltativa, ha precisato l’Inps (msg. 4576/2015) è possibile per ora solo con riferimento ai periodi di congedo fruiti (o da fruire) tra il 25 giugno e fino al 31 dicembre 2015.
Fino a 12 anni. La riforma stabilisce che i periodi congedo parentale fruiti dai 2 ai 6 anni di vita del figlio (dai 3 e 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, in misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dal condizioni di reddito. Anche tale estensione, dice l’Inps, è per ora limitata ai periodi di congedo fruiti (o da fruire) tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2015. I periodi di congedo fruiti tra i 6 e gli 8 anni di vita del bambino (tra i 6 anni e 8 otto anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzabili, sempre in misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a condizione che il reddito del genitore che ne fa richiesta sia inferiore a 2,5 volte il minimo di pensione (16.312 euro nel 2015). I periodi di congedo fruiti tra gli 8 anni e i 12 anni di vita del bambino (tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), invece, non sono mai indennizzabili.
La domanda. Nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici usati ai fini della trasmissione online delle domande, l’istituto ha consentito la presentazione delle richieste in forma cartacea, utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet, seguendo il percorso: www.inps.it, modulistica, e digitando nel campo «ricerca modulo» il codice SR23. Come accennato, con la nota di ieri l’Inps comunica che sono disponibili le procedure per la presentazione telematica delle domande, ferma restando la validità delle domande di congedo presentate in modalità cartacea sino al 13 settembre.
ItaliaOggi – 10 settembre 2015