Il superamento del limite imposto dal regolamento comunitario non prova la perdita, anche parziale, degli elementi nutritivi del prodotto.
Il caso
Un imprenditore veniva condannato per aver detenuto per la commercializzazione petto di pollo congelato, privato di parte dei propri elementi nutritivi e comunque trattato in modo da variarne la composizione naturale (art. 5, lettera a), legge n. 283/62). La carne, infatti, presentava un rapporto acqua proteine pari a 3,56, superiore a quello consentito di 3,40 dal regolamento CEE 453/2008. L’imputato, però, presenta ricorso per cassazione rilevando che la disposizione richiamata punisce «il fatto di chi detiene sostanze alimentari destinate al commercio che siano state private anche in parte dei propri elementi nutritivi ma che di ciò non sia stata fornita la prova». La Cassazione, con la sentenza 19465/13, ritiene corrette le osservazioni del ricorrente e precisa, inoltre, che il dato di 3,40 è soggetto a «variazione per il caso di refrigerati per aspersione e di raffreddamento per immersione nel caso di petto di pollo con pelle». Insomma, per procedere all’individuazione del valore di riferimento «sarebbe stato necessario considerare quindi sia il sistema di raffreddamento sia la tipologia del pollame variando il dato nel caso di petto di pollo con pelle o di filetto/fesa di pollo senza pelle». In conclusione, dunque, l’accertamento dell’eventuale perdita degli elementi nutritivi del prodotto non potrà prescindere da un autonomo accertamento di carattere peritale. Da qui, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it – 12 settembre 2013