Ha trovato tutte le regole applicative la procedura di esodo incentivato di lavoratori dipendenti prevista dalla legge 92/2012 (commi da 1 a 7-ter dell’articolo 4), che può essere usata da qualsiasi datore di lavoro con più di 15 dipendenti.
Il ministero del Lavoro ha diffuso infatti le circolari 24/2013 e 33/2013, alle quali l’Inps ha fatto seguire la circolare 119 del 1?agosto 2013. A questo punto, le imprese hanno la concreta possibilità di valutare se sia conveniente sostenere il costo di un sostanziale pensionamento anticipato dei lavoratori più anziani, dirigenti compresi. L’esodo incentivato, ad esempio, può essere utilizzato nel quadro di una ristrutturazione aziendale coerente con l’obiettivo di concentrare l’attività in particolari settori. O ancora, nel medio termine, può rendere possibile, attraverso un ricambio generazionale, un più efficace utilizzo del personale.
L’erogazione dell’indennità
Una serie di accordi collettivi tra le parti produce la cessazione del rapporto per i lavoratori che matureranno i requisiti minimi di pensione entro 48 mesi.
Questi lavoratori, a partire dal mese successivo all’ultima retribuzione e fino alla data della pensione, riceveranno dall’Inps, ma con onere a carico del datore di lavoro, una indennità mensile e l’accredito della contribuzione figurativa fino alla data della pensione.
Al maturare della pensione, la persona interessata incasserà una rata di pensione che rispetto alla prestazione prima a carico del datore di lavoro, risulterà più alta, per i contributi figurativi accreditati nel frattempo.
Tre tipi di accordo
Il primo passo da fare, per le aziende, è la stesura degli accordi. Questi possono essere di tre tipi. Il datore di lavoro può trovare un’intesa preliminare con le maggiori sigle sindacali aziendali per operai, impiegati e quadri, ovvero per il personale dirigente, con uno dei sindacati che hanno firmato il Ccnl. Questi due tipi di accordi sulla riduzione del personale sono la premessa dell’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, con cui si ha la risoluzione consensuale del contratto di lavoro e l’esodo volontario del dipendente. Se un lavoratore decide di non firmare o non ha i requisiti di pensionabilità, l’accordo collettivo è senza effetto nei suoi confronti, ma resta valido per i lavoratori aderenti.
Il terzo tipo di accordo, che dà luogo a un esodo obbligatorio, è inserito nella procedura di licenziamento collettivo con le regole della mobilità, in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/91. Questa procedura seguirà il suo iter naturale, con l’unica differenza che il licenziamento non darà luogo alla mobilità, ma alla corresponsione della prestazione di importo pari al trattamento di pensione maturato fino a quel momento. Va segnalato, tra l’altro, che se il singolo lavoratore non ha i requisiti di pensionabilità, l’accordo ex mobilità, che in teoria dovrebbe decadere, resta in vita per quanti sono in possesso dei requisiti (si esprime in questo senso la circolare del ministero del Lavoro 33/2013). L’incentivo all’esodo risulta alternativo anche all’Aspi e il datore di lavoro, già soggetto all’onere dell’esodo, non deve versare all’Inps il contributo di licenziamento.
Il contenuto dell’incentivo
L’incentivo è composto da due parti. La prima è quella che la legge e le circolari chiamano «prestazione»: sul piano fiscale, è una indennità sostitutiva della retribuzione che viene meno per la cessazione del rapporto di lavoro. Come tale, questa prestazione ha natura retributiva ed è soggetta a tassazione ordinaria (in base all’articolo 2, comma 6 del Tuir); non è reversibile, ma genera una pensione indiretta per i superstiti.
Di fatto, invece, la «prestazione» è una pensione anticipata, perché il suo ammontare è pari al trattamento di pensione che sarebbe maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La seconda componente dell’incentivo all’esodo è la contribuzione figurativa che il datore di lavoro, mese per mese e fino alla data in cui l’esodato consegue i requisiti minimi di pensione, versa all’Inps o al Fondo previdenziale di appartenenza. La base imponibile sulla quale sono calcolati i contributi, in base all’aliquota contributiva prevista (il 33%), è la media delle retribuzioni mensili degli ultimi due anni prima della cessazione del rapporto di lavoro: il calcolo considera gli elementi continuativi e non continuativi e le mensilità aggiuntive.
Il Sole 24 Ore – 2 settembre 2013