di Lucio Catania da Giudarnella.it. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha di recente reso disponibile un documento recante “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche”. Per i dipendenti pubblici, tuttavia, non cambia praticamente nulla. Si tratta, infatti, di un mero riordino della materia con l’esemplificazione di una serie di situazioni d’incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa. La finalità del documento è di supportare le amministrazioni nell’applicazione della normativa in materia di svolgimento d’incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti d’indirizzo. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a tempo pieno e parziale con percentuale superiore al 50%, sono vietati gli incarichi abituali e professionali.
A tutti sono preclusi gli incarichi che determinano conflitti d’interesse. Il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro” (abitualità e professionalità ai sensi dell´art. 60 del d.P.R. n. 3/57).
L´incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri dell’abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).
Sono escluse dal divieto l’assunzione di cariche nelle cooperative (art. 61 del d.P.R. n. 3/1957), gli incarichi consentiti o previsti per i dipendenti pubblici in enti e società partecipate o controllate, l’assunzione di cariche nell’ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l’impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
La valutazione sulla sussistenza dell’incompatibilità va effettuato considerando complessivamente i rapporti con il committente, nell´ambito dell’anno solare, non limitandosi ad esaminare il singolo incarico.
Il conflitto d’interesse sussiste, ad esempio, per gli incarichi svolti a favore di aggiudicatari di concessioni pubbliche, o di soggetti fornitori di beni o servizi per l’Amministrazione.
Preclusa anche l’accettazione di proposte lavorative da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all´ufficio di appartenenza, o provenienti da soggetti sottoposti al controllo da parte di quel dipendente.
Proibito infine, in via generale, ricevere incarichi che possano comunque “nuocere all’immagine dell’Amministrazione“.
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17 luglio 2014