Le Linee guida applicative del D.Lgs 158/06 intese ad armonizzare i controlli ufficiali per la ricerca dei residui, inviate il 4 marzo scorso dal ministero della Salute agli assessorati regionali (leggi l’articolo su questo sito), tra le varie indicazioni in merito alle modalità di effettuazione dei controlli e ai provvedimenti a seguito di non conformità fanno chiarezza sul sistema sanzionatorio. In particolare sull’aspetto riguardante l’Autorità competente a contestare i provvedimenti sanzionatori. Diversamente dalla prassi consolidata soprattutto nella nostra Regione, secondo quanto descritto dalle linee guida e ai sensi della legge 689/81, in caso di non conformità rilevata su animali o prodotti in Asl diversa da quella del campionamento, l’Autorità competente ai fini dell’istruttoria del procedimento sanzionatorio dovrà essere l’Azienda sanitaria del luogo dove ha sede la struttura produttiva presso cui si è verificata la violazione (trattamento illecito o inquinamento).
La nota accompagnatoria alle Linee guida del Ministero
a cura Sivemp Veneto – 12 marzo 2013 – riproduzione riservata