La legge 114/2014 interviene superando le normative regionali contrastanti o comunque non in linea con i suoi principi in tema di nomina a dirigente degli esterni nelle Regioni e degli enti locali. Servirà una selezione pubblica.
La nomina a dirigente degli esterni nelle Regioni potrà avvenire solo all’esito di una selezione pubblica volta ad accertare il possesso della “comprovata esperienza pluriennale e una specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”. E’ quanto prevede l’articolo 11 della legge di conversione al Dl 90/2014.
La novella si allinea, in pratica, con l’interpretazione già fornita dalla giurisprudenza maggioritaria in materia secondo la quale, in applicazione dei canoni fissati dall’articolo 97 Costituzione, erano necessarie regole procedimentali atte a garantire le condizioni di un trasparente e imparziale esercizio dell’attività amministrativa, e finalizzate alla scelta del soggetto più adatto all’incarico da individuarsi previa esplicita motivazione riguardo ai citati requisiti, seppur in assenza di un obbligo comparativo fra i diversi aspiranti.
Con la legge 114/2014 viene pertanto meno la possibilità per le regioni di predispone elenchi dai quali attingere per le nomine dirigenziali “esterne”: gli enti interessati dovranno predisporre avvisi per singole posizioni dirigenziali, anche di livello generale con l’obbligo di selezione pubblica per il conferimento di questi incarichi – volta ad accertare il possesso di “comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.
Il numero degli incarichi Dirigenziali – La legge precisa inoltre che il numero di incarichi dirigenziali, esterni, conferibili con contratti a tempo determinato dalle Regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale viene fissato nel limite massimo pari al 10 per cento della dotazione organica; la norma prevede tuttavia la possibilità di ampliare il contingente de quo sino al 20 per cento per i Comuni con non più di 100 mila abitanti e al 13 per cento per i Comuni fino a 250 mila abitanti, stabilendo, per quest’ultimi, che la facoltà di deroga possa esercitarsi solo nell’ambito dei vincoli previsti per le assunzioni a tempo indeterminato. La soglia massima per gli incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110 del testo unico degli enti locali, viene invece portata dal 10 per cento al 30 per cento dei posti della pianta organica.
Inoltre, se i contratti dirigenziali sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, questi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio (mentre la disciplina previgente prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l’eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico).
PensioniOggi – 7 ottobre 2014