Il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, è intervenuto giovedì pomeriggio in commissione Affari Sociali alla Camera per rispondere anche ad alcune interrogazioni, tra cui quella capogruppo in commissione del M5S, Giulia Grillo, sull’interpretazione dell’articolo 16 del dlgs n. 106 del 1992 sulla riorganizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali. Fino all’adozione delle disposizioni sul funzionamento e l’organizzazione degli organi istituzionali, resta in vigore la normativa ante-riordino Izs
Questa la risposta del sottosegretario
“In data 7 agosto 2012, è entrato in vigore il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.?106, recante la normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS). La nuova normativa apporta alla pregressa disciplina (decreto legislativo n.?270 del 1993), modifiche prevalentemente di natura ordinamentale, concernenti, altresì, gli organi istituzionali, individuando i principi fondamentali che le Regioni devono attuare nell’emanare le leggi regionali di adeguamento – ha spiegato De Filippo -. In attuazione di tali prescrizioni, le Regioni provvedono ad un riordino degli IIZS, finalizzato a conformarne l’assetto ed il funzionamento a criteri di maggiore efficienza gestionale, semplificazione e snellimento. Ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n.?106 del 2012, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di adeguamento alla normativa statale di riordino, gli organi preposti devono provvedere alla revisione dello statuto dell’Ente e del regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e relative dotazioni organiche. L’articolo 16 dello stesso d.lgs. prevede l’abrogazione, ad avvenuta emanazione dei provvedimenti di riorganizzazione, delle disposizioni pregresse incompatibili con la nuova disciplina del decreto legislativo n.?106 del 2012.
Tra dette disposizioni rientrano quelle concernenti gli organi istituzionali degli IIZZSS, dei quali la nuova normativa modifica requisiti, modalità di nomina, composizione e durata in carica. Pertanto, fino all’adozione delle disposizioni recanti la disciplina dei profili individuati ai sensi del citato articolo 10, ivi compresi quelli riferibili al funzionamento e all’organizzazione degli organi istituzionali, resta in vigore la pregressa normativa del decreto legislativo n.?270 del 1993″.
“Ne consegue la preclusione della possibilità della costituzione dei nuovi organi degli IIZZSS ai sensi del d.lgs. n.?106/2012, nonché il protrarsi della permanenza in carica degli organi operanti alla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione, fino all’insediamento dei nuovi organi istituzionali, a norma dell’articolo 15 del decreto 106/2012. Tale posizione è stata condivisa anche dal Ministero dell’economia e delle finanze. La finalità della norma è di garantire la continuità del funzionamento degli Istituti, nelle more dell’adozione dei provvedimenti regionali attuativi delle norme di riordino. Peraltro, il mancato recepimento delle norme statali, che necessitano di norme regionali attuative, è suscettibile di determinare una situazione di incertezza giuridica e di possibile malfunzionamento degli organi degli IZS, con conseguente inefficacia e inefficienza della loro attività.
In considerazione di quanto ora esposto, la legge 23 dicembre 2014, n.?190 (legge di stabilità 2015), ha recepito il disposto di cui all’articolo 18 del Patto per la salute per il triennio 2014-2016, il quale, al fine di garantire l’effettiva e completa attuazione della riforma del 2012 su tutto il territorio nazionale, ha previsto l’attribuzione al Ministro della salute del potere di nomina di un Commissario, in sostituzione dell’organo di amministrazione e gestione dell’Ente, nel caso in cui le Regioni e le Province Autonome non provvedano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, ad emanare le leggi regionali di adeguamento. Tuttavia, al fine di non precludere l’esercizio delle competenze regionali, l’operatività dell’organo di nomina ministeriale è limitata al periodo di inattività delle Regioni, assumendo il Commissario la titolarità delle funzioni di amministrazione e gestione dell’Ente esclusivamente nelle more dell’emanazione dei provvedimenti regionali”.
“Nel perseguimento dell’esigenza di assicurare l’effettiva attuazione della normativa di riordino, la legge n.?190 del 2014 ha inteso disciplinare, altresì, l’ipotesi in cui le Regioni, emanate le disposizioni di adeguamento al decreto legislativo n.?106 del 2012, non provvedano ad applicarle, senza portare a compimento i procedimenti di costituzione dei nuovi organi istituzionali. In tali casi, decorso inutilmente il termine di sei mesi dall’entrata in vigore delle leggi regionali, il Ministro della salute può procedere, in relazione all’istituto coinvolto, alla nomina di un Commissario, che viene investito della titolarità dell’organo, limitatamente al periodo di vacanza. Le previsioni sulla competenza ministeriale all’istituzione del regime commissariale, assicurano il corretto conseguimento dell’intento normativo e l’effettivo passaggio al riassetto istituzionale.
In effetti, non risultano condivisibili i rilievi espressi in merito alla sussistenza di una competenza esclusiva dello Stato in materia, trattandosi della regolamentazione dell’assetto di Enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, ed operanti quali strumenti tecnico-scientifici dello Stato e delle Regioni, per lo svolgimento di funzioni di tutela della salute. La disciplina in argomento ricade, pertanto, nell’ambito delle materie appartenenti alla legislazione concorrente.
A tal proposito – ha aggiunto De Filippo – con riguardo alla Sentenza n.?199 del 2014 della Corte Costituzionale, occorre ricordare che la questione di legittimità costituzionale promossa relativamente all’articolo 13 della legge della Regione Sardegna n.?25 del 2012, è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse all’impugnazione, e la pronuncia della Corte ha il solo effetto di ‘privare di efficacia la disposizione impugnata’, non potendo sostituirsi al legislatore regionale nel dettare la necessaria disciplina di dettaglio per l’adeguamento al decreto legislativo n.?106 del 2012. In estrema sintesi, con questa Sentenza la Corte non ha ritenuto superata la necessità dell’adozione da parte della Regione di una specifica norma di adeguamento alle disposizioni statali. Da ultimo, quanto al richiamo alla Sentenza della Consulta n. 208 del 1992, sulla regola della ‘prorogatio’, mi sembra corretto segnalare che il richiamo può essere non del tutto conferente, atteso che il riferimento all’istituto della proroga è ben disciplinato dall’articolo 15, comma 1, ultimo capoverso del più volte citato decreto legislativo n.?106, che dispone quanto segue: ‘Gli organi degli istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi'”.
21 marzo 2015 – tratto da QS