Scattato il Sistri, solo in extremis i chiarimenti del Ministero. Incertezza sul futuro: l’agricoltura chiede semplificazioni
Da ieri in vigore il sistema di tracciabilità per le imprese di autotrasporto e gestione di scarti pericolosi. Meno aziende interessate in questa fase, solo per i «produttori iniziali» slitta a marzo 2014. Con la prospettiva che sia un’ennesima falsa partenza. A poche ore dalla partenza del Sistri per il primo gruppo di operatori, prevista per il 1 ottobre, è stata pubblicata sul sito internet del Ministero dell’ambiente, una nota esplicativa con una serie di chiarimenti indispensabili ai fini dell’avvio del sistema. Nel dettaglio, l’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101 ha fissato alla data del 1° ottobre 2013 l’avvio del sistema per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell’operatività del Sistri è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni.
Sul futuro del Sistri, però, ad oggi c’è ancora molta incertezza. Sono oltre cento gli emendamenti presentati in Commissione al Senato sull’articolo 11 del decreto legge n.101/2013 che dovrà essere convertito in legge entro la fine del mese di ottobre. Diverse norme riguardano anche il settore agricolo per il quale molti Senatori, anche su istanza della Confederazione, hanno proposto adeguate ed opportune semplificazioni.
In tale contesto è intervenuta la nota esplicativa del Ministero dell’Ambiente, sollecitata da Coldiretti per il tramite della Commissione ambiente della Camera dei deputati, a fornire chiarimenti sui soggetti obbligati ad aderire al sistema, i termini di inizio dell’operatività, il regime transitorio e la decorrenza delle sanzioni.
Tra le precisazioni più importanti per le imprese agricole si segnalano il termine di avvio dell’operatività per i trasportatori di propri rifiuti – fissato al 3 marzo 2014 – e la decorrenza delle sanzioni relative al Sistri che potranno essere applicate a partire dal trentunesimo giorno successivo all’avvio dell’operatività, con riferimento alla propria categoria di appartenenza.
Con specifico riferimento ai soggetti obbligati ad aderire al Sistri, nella nota si precisa che per “produttori iniziali di rifiuti pericolosi” si intendono i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi, chiarendo che non rientrano nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, il Ministero chiarisce che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese (ad esempio medici veterinari che producono rifiuti pericolosi), per i quali resta l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.
Anche con riferimento agli “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale” si chiarisce che la norma è riferita ai soli rifiuti speciali pericolosi. Rispetto alla categoria dei “nuovi produttori di rifiuti”, il Ministero precisa che rientrano in tale nozione i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del d.m. n.52/2011. Da ultimo, con riferimento agli “enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”, la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani.
Nel caso in cui un’impresa non obbligata decida di procedere all’adesione volontaria al Sistri deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito Sistri. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo. Con riferimento ai termini di avvio del sistema sono previsti due termini iniziali ai fini dell’operatività del Sistri e dei relativi obblighi.
Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del Sistri per gli enti o le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi e che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale. Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del decreto legge n.101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi.
Slitta, quindi, al 3 marzo la partenza per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, per le imprese che trasportano i propri rifiuti e per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. Il chiarimento più importante della nota riguarda il regime transitorio e la decorrenza delle sanzioni.
Il Ministero ha precisato ufficialmente che le sanzioni relative al Sistri si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza, mentre per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività, definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010. Le imprese sono inoltre tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
Un paragrafo ad hoc della nota ministeriale è dedicato alle modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al Sistri e obblighi dei soggetti non iscritti al Sistri. Si precisa che i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono volontariamente al Sistri devono adottare le procedure già disciplinate dall’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52. In particolare, i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda Sistri – AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda Sistri – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda Sistri – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda Sistri – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo.
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al Sistri o per i quali il Sistri non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al Sistri o per i quali il Sistri non sia ancora operativo, quando sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto deve riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.
Da ultimo, un importantissimo chiarimento arriva per le attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti in relazione alle quali si chiarisce che tutti i vettori nazionali o stranieri che a titolo professionale effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Sistri.
La “partenza” in Veneto: gestione rifiuti nel caos. Il Sistri riparte tra le proteste
Da ieri in vigore il sistema di tracciabilità per le imprese di autotrasporto e gestione di scarti pericolosi. Meno aziende interessate in questa fase, solo per i «produttori iniziali» slitta a marzo 2014. Con la prospettiva che sia un’ennesima falsa partenza
Al via, nel caos. E’ entrato in vigore ieri, per le sole imprese di autotrasporto e di gestione di rifiuti pericolosi, il Sistri, sistema di controllo e tracciabilità informatica, già rinviato due volte. A scongiurarne l’avvio non sono servite proteste, richieste di proroga, petizioni da parte di aziende e associazioni di categoria. La data fissata dal decreto legge n. 101/2013 del 30 agosto, pur restringendo la platea di aziende interessate, non si tocca. Solo per i «produttori iniziali» il termine è slittato al 3 marzo 2014, con possibile ulteriore proroga. «In tutto sono circa 6mila le aziende veronesi che nel 2013 hanno presentato la denuncia rifiuti, speciali e pericolosi e che nei prossimi sei mesi dovranno confrontarsi con la nuova gestione degli adempimenti», spiega il segretario generale della Camera di commercio, Cesare Veneri. A partire, dunque, una minoranza, tra molti dubbi. La domanda di tutti è cosa succederà, anche perché le sanzioni previste dal Testo unico ambientale per chi non ottempera sono pesanti. Un esempio? «Da 2.600 a 15.500 euro per chi omette di compilare il registro cronologico o inserisce informazioni errate o incomplete», spiega Salvo Renato Cerruto, presidente Agr regionale (associazione gestori rifiuti), che rappresenta una cinquantina di imprese. Il salasso è attenuato dalle disposizioni del decreto secondo il quale, nel primo semestre di decorrenza, la sanzione scatterà solo dopo l’accertamento di tre violazioni, per compilazione inesatta o incompleta delle registrazioni e per i trasportatori non in regola con la copia della scheda di movimentazione. «Tutto fa pensare che ci troveremo davanti ad una nuova falsa partenza, perché mancano completamente le condizioni di operatività», afferma Nazareno Ortoncelli, presidente di Confartigianato trasporti del Veneto, che nei giorni scorsi ha chiesto, senza ottenerlo, un incontro urgente con il ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando. «Sarà il flop che tutti ci attendavamo. Molti autotrasportatori hanno mezzi non ancora dotati di black box a causa di ritardi di consegna dell’apparato, di malfunzionamento delle chiavette usb (ancora in distribuzione nelle Camere di commercio per le aziende che le richiedano al Contact Center Sistri: al numero verde 800 00 38 36, attivo dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 17,30 e il sabato dalle 08,30 alle 12:30 o per mail all’indirizzo supportotecnico@sistri.it, ndr) o di immatricolazione del veicolo nell’ultimo anno di blocco del sistema», commenta Ferdinando Marchi, segretario di Cna scaligera. «Va pertanto mantenuto il tracciamento cartaceo del rifiuto. Sembra potremo contare su una iniziale esenzione da sanzioni, che saranno comminate in via prioritaria dalla Provincia (il Comune ha competenze sanzionatorie su smaltimento e imballaggi, ndr). Rischiamo la paralisi del trasporto rifiuti da ospedali, acciaierie, industrie chimiche». E aggiunge: «Se siamo in una fase sperimentale, le sanzioni dovrebbero essere sospese ed il sistema di tracciabilità non dovrebbe essere applicato ad un solo anello della filiera”. Dello stesso parere Agr, l’associazione che ha promosso una raccolta di firme su una petizione anti-Sistri. «In cinque giorni abbiamo messo insieme oltre 300 sottoscrizioni da imprese di tutta Italia, già inviate al ministero dell’Ambiente», illustra Cerruto. «Per le sanzioni c’è un mese di franchigia, anche perché il Dl deve essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni e quindi entro il 30 ottobre, diversamente il Sistri potrebbe decadere di nuovo». «Sappiamo benissimo che un modello di tracciabilità dei rifiuti è imposto dalla normativa europea. Perciò in questi anni abbiamo fatto presente al Governo e ai parlamentari l’inopportunità di insistere sulla strada del Sistri, suggerendo anche la creazione di un nuovo sistema, tarato sulla funzionalità reale delle aziende», osserva Andrea Bissoli, presidente di Confartigianato Verona. «Eppure ciò non è bastato a convincere il legislatore. L’impressione è che si sia voluto rispettare un contratto di fornitura del sistema sottoscritto, senza porsi il problema delle ricadute sull’economia reale, già allo stremo».
Il Punto Coldiretti e L’Arena di Verona – 2 ottobre 2013