E’ in vigore da oggi, 23 marzo, la legge regionale numero 2 del 19 marzo 2013 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario” che è stata pubblicata su Bur n. 27 del 22 marzo. La legge concepita con l’intento di sopprimere, alla luce dell’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale e della evidenza scientifica, le certificazioni sanitarie e le autorizzazioni in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica riconosciute prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica, contiene anche le nuove disposizioni sulla durata dei contratti dei direttori generali delle Ulss, delle aziende ospedaliere e dello Iov. La legge tra l’altro abolisce il certificato di sana e robusta costituzione per i dipendenti pubblici e introduce semplificazioni anche in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande e di vendita al pubblico di alimenti surgelati.
L’articolo 10 dispone infatti che il mandato dei Dg abbia “una durata massima pari a sessanta mesi” (5 anni) e abroga, quindi, il comma 8 ter dell’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 (che recitava: “L’incarico di direttore generale di norma ha una durata pari a quella della legislatura regionale. Il mandato del direttore generale scade centottanta giorni dopo l’insediamento della nuova legislatura”) e l’articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 (che recitava: “di norma ha una durata pari a quella della legislatura regionale. Il mandato del direttore generale scade centottanta giorni dopo l’insediamento della nuova legislatura”).
Il nuovo testo riporta la legislazione regionale nell’alveo di quanto è previsto dalla normativa nazionale, e in particolare dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. La modifica si era resa necessaria dopo l’impugnazione la parte del Governo dell’articolo 7 della legge regionale 46/2012 (intervenuta a sua volta a modificare il Piano socio sanitario del Veneto dopo una precedente impugnazione), ritenuto da Palazzo Chigi illegittimo e di fatto un incoraggiamento a pratiche di spoil system.
L’articolo 11 (Norma transitoria) stabilisce poi che «Il Presidente della Giunta regionale può rinegoziare, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, durata e trattamento economico dei contratti di direttore generale delle aziende Ulss, ospedaliera, ospedaliera universitaria integrata, dell’Istituto oncologico veneto e del direttore generale alla sanità e al sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge». Come si ricorderà i contratti in essere degli attuali Dg, che hanno preso servizio il 1 gennaio 2013, prevedono una durata triennale dell’incarico.
Altre disposizioni:
Tra le altre previsioni della legge 2 del 2013, l’articolo 5 “Determinazioni in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande” stabilisce che “l’obbligo di formazione e informazione previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica” viene sostituito dalla formazione impartita dal datore di lavoro o dal responsabile dell’attività lavorativa di manipolazione alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore alimentare (OSA), ovvero con altre soluzioni individuate nell’ambito della vigente normativa. Tali procedure devono essere opportunamente rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano variazioni del ciclo produttivo”.
L’articolo 6 “Determinazioni in materia di vendita al pubblico di alimenti surgelati“ dispone: “E’ abolito l’obbligo di certificazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali per il commercio di alimenti surgelati di cui all’articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 32 “Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati” e al decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 15 giugno 1971 “Requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati” e successive modificazioni”.
a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 23 marzo 2013 – riproduzione riservata