da ItaliaOggi. Arrivano le regole per la violazione delle informazioni sulla etichettatura alimentare. Le informazioni non devono indurre in errore il consumatore per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione. Pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie da 3.500 euro a 18 mila euro per la violazione delle informazioni degli alimenti. L’operatore del settore alimentare è il responsabile delle informazioni sugli alimenti: ne assicura la presenza e l’esattezza, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. In caso di mancata informazione sugli alimentari all’operatore si applicano sanzioni da 600 euro a 3.500 euro.
Queste alcune delle indicazioni contenute nella circolare Mise del 6 marzo 2015 della direzione generale per la politica industriale, divisione VIII Industria agroalimentare, del Made in Italy e industrie creative, che chiarisce l’applicabilità delle sanzioni dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 109/1992 alle violazioni che restano immutate nelle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1169/2011. Al fine di assicurare continuità applicativa delle sanzioni previste dall’articolo 18 del dlgs 109/1992, nelle more dell’adozione della nuova disciplina sanzionatoria, la circolare chiarisce il raccordo tra le disposizioni del regolamento (Ue) n. 1169/2011 e quelle del dlgs 109/1992. Molte di queste disposizioni confermano i precetti contenuti nelle precedenti direttive comunitarie e recepiti nell’ordinamento nazionale per mezzo del dlgs 109/1992, mentre in altri casi esse innovano il precetto o dispongono ex novo. Le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 18 del dlgs 109/1992 per la violazione delle disposizioni in esso contenute, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento.
Entrata in vigore regolamento Ue. Dal 13 dicembre ricordiamo che è entrata in vigore la nuova etichettatura europea alimentare. Obbligo di chiarezza e leggibilità dell’etichetta con misure minime per i caratteri da riportare nell’informazione obbligatoria. Estensione dell’obbligo dell’origine anche alle carni suine, avicole e ovi-caprine, oltre a quanto già accade per le carni bovine, il miele, l’olio d’oliva, la frutta fresca e gli ortaggi. È con il regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo che sono state stabilite le nuove regole sull’etichetta alimentare . Con la circolare del 31 luglio scorso n. 0139304 il ministero dello sviluppo economico comunica che dal 13/12/2014 le disposizioni nazionali in materia di etichettatura dovranno conformarsi ai principi stabiliti dal regolamento (Ue) 1169/2011. Il regolamento è entrato in vigore il 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e dal 13 dicembre 2016 per l’etichettatura nutrizionale. Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sono il valore energetico, i grassi, i grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine e il sale. Da segnalare l’estensione dell’obbligo di indicare il paese di origine o di provenienza delle materie prime utilizzate. In passato, questo era solo obbligatorio per la carne fresca bovina, frutta e verdura, miele, olio di oliva e nei casi in cui si poteva configurare un potenziale inganno per il consumatore. Le nuove norme si applicano a tutti gli alimenti immediato presso ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione (non ricompresi dalla direttiva 2000/13/Ce).
Responsabile delle informazioni sugli alimenti. Indicazione obbligatoria in etichetta del responsabile delle informazioni sugli alimenti. Cioè dell’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Della «presenza e dell’esattezza delle informazioni sugli alimenti» dei prodotti preconfezionati/preimballati presentati come tali al consumatore finale e alle collettività è responsabile l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso. Questo è quanto si legge in una nota del ministero dello sviluppo economico prot.170164 chiarificatrice dell’articolo 8 del regolamento (Ue) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. La responsabilità disciplinata dall’articolo 8 del regolamento afferisce la sola responsabilità delle informazioni sugli alimenti. L’operatore del settore alimentare è responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli.
Sede stabilimento. Al Mise l’11 febbraio c’è stato un vertice sul tema del mantenimento dell’indicazione della sede dello stabilimento nell’etichetta alimentare. Al vertice convocato dal ministro dello sviluppo economico Federica Guidi hanno partecipato i tecnici istituzionali dei ministeri interessati (ministero politiche agricole, ministero salute e dipartimento politiche europee) e i rappresentanti di alcune confederazioni (Confagricoltura, Confapi e Coldiretti) con lo scopo di trovare una soluzione condivisa che tuteli sia il consumatore sia le imprese, nel rispetto delle regole europee. Dall’entrata in vigore (13 dicembre 2014) del regolamento 1169/2011 sono state stabile le indicazioni obbligatorie da riportare nell’etichetta degli alimenti tra le quali non vi è menzionato lo stabilimento di produzione. Per superare tale impasse viene in soccorso l’articolo 39 regolamento 1169/2011 il quale prevede che gli stati membri possono adottare, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: protezione della salute pubblica, protezione dei consumatori, prevenzione delle frodi e protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale. La reintroduzione nella legislazione italiana della sede dello stabilimento non è di semplice risoluzione visto che serve una legge ad hoc o una legge delega in materia di etichettatura alimentare per reintrodurre tale l’obbligo.
ItaliaOggi – 17 marzo 2015