Sulla Gazzetta ufficiale europea L 307 del 28 ottobre 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1137/2014 della Commissione, del 27 ottobre 2014, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate frattaglie di animali destinate al consumo umano.
Secondo l’articolo 1 viene sostituito il punto 18 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, sezione I, capitolo IV. Il nuovo testo prevede che “se sono destinati a ulteriore trasformazione i visceri devono essere svuotati e puliti”; inoltre “le teste e le zampe devono essere scuoiate e scottate e depilate, tuttavia, a condizione che vi sia l’autorizzazione dell’autorità competente, le zampe visibilmente pulite possono essere trasportate in uno stabilimento approvato che effettua le manipolazioni successive per la trasformzione delle zampe in alimenti, e in tale stabilimento devono essere scuoiate o scottate e depilate”.
ll presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi, ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Unaitalia – 28 ottobre 2014