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Vendita alimenti deteriorabili. Via libera con osservazioni del Consiglio di Stato all’articolo 62. In vigore il 24 ottobre

1a1a1_0a00carne-e-salumiIl Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente, seppur con qualche riserva, in merito allo schema di decreto attuattivo dell’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.27. Il parere del Consiglio di Stato è l’ultimo atto prima della pubblicazione di questo provvedimento la cui l’entrata in vigore è prevista per il prossimo 24 ottobre. Il decreto del Mipaaf  disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari al fine di garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i diversi attori della filiera agroalimentare, anche attraverso l’eliminazione delle posizioni di squilibrio contrattuale tra le parti. Tuttavia il Consiglio di Stato ha posto una serie di osservazioni relativamente a costi di produzione, pratiche commerciali scorrette, forma del contratto e interessi di mora per chi non rispetta i termini di pagamento.

Per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali, pur condividendo la regolamentazione del sottocosto il Consiglio di Stato suggerisce di adottare come riferimento il costo medio di produzione anziché quello di ogni singola azienda. Per quanto concerne invece la forma dei contratti il Consiglio di Stato suggerisce di prevedere anche la firma elettronica o digitale oppure la trasmissione dei documenti con la posta elettronica certificata o con altra forma equipollente. Questo perché la possibilità di considerare valida la comunicazione scritta anche priva di sottoscrizione non sarebbe conforme alla disciplina governativa.

Infine, per quanto riguarda il calcolo degli interessi di mora per chi non rispetta i pagamenti lo schema del decreto attuativo prevede che gli interessi di mora vengano calcolati partendo dal tasso di interesse legale incrementato di due punti. Il Consiglio di Stato invece suggerisce di tenere conto della disciplina comunitaria che prevede per i prodotti alimentari un tasso di mora pari al 10%, ed è quindi su questa sanzione che andrebbe applicato l’incremento di due punti.

Vai al parere del Consiglio di Stato

sicurezzaalimentare.it – 12 ottobre 2012

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