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Veterinari Ssn. Intramoenia, attività ex art. 60, fondo perequazione. Circolare Inps su obblighi contributivi

1a1a2_inps1Con la circolare numero 57 del 20 aprile l’Inps richiama l’attenzione sul regime contributivo e sui corretti adempimenti contributivi da parte delle strutture sanitarie gestione Ex Inpdap riferiti ai proventi corrisposti ai dirigenti medici e veterinari dipendenti. Per quanto riguarda i profili contributivi dell’attività libero professionale (art.55 e seguenti del Ccnl 8 giugno 2000) essendo detti redditi assimilati solo fiscalmente ai redditi di lavoro dipendente, «gli stessi non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini pensionistici, secondo il disposto degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e nessun versamento contributivo deve essere effettuato all’Inps, gestione ex Inpdap».

Per quanto riguarda la contribuzione Enpam «i redditi percepiti per lo svolgimento delle attività libero professionali di cui sopra sono soggetti a contribuzione presso la ‘Quota B’ del Fondo di Previdenza Generale».

Quanto alle attività ex art. 60 del già citato Contratto collettivo nazionale della dirigenza medica e veterinaria, ai fini della corretta individuazione del regime contributivo di detti proventi occorre differenziare due ipotesi. Nel caso in cui le prestazioni siano svolte per fini strettamente istituzionali è dovuto il solo versamento contributivo ad Inps, ex gestione Inpdap, ai fini pensionistici (Cassa Cps) e del Fondo Credito, sull’imponibile retributivo composto, oltre dal trattamento economico fondamentale, anche dall’intero trattamento accessorio corrispondente, per l’appunto, anche alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità contemplate dal citato articolo 60. Nel caso di incarichi per fini non istituzionali i relativi compensi o indennità inquadrati, secondo i criteri sopra definiti, come redditi “assimilati ai redditi di lavoro dipendente” alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 50 del Tuir,vanno indicati al punto 2 del Cud e quindi soggetti a contribuzione Enpam.

Quanto al fondo di perequazione l’indennità costituisce in ogni caso reddito di lavoro dipendente ed in quanto tale è soggetta a contribuzione pensionistica Inps, ex gestione Inpdap.

a cura di Sivemp Veneto – 26 aprile 2012 – riproduzione riservata

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