E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 marzo l’Accordo del 24 gennaio scorso tra Governo, Regioni, Province ed enti locali in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. Le Regioni hanno tempo dodici mesi per riorganizzare le anagrafi regionali secondo nuovi criteri di “efficienza e uniformità”. Fino all’adeguamento restano valide le normative ministeriali prorogate con l’ordinanza 14 febbraio 2013. L’Accordo dispone che entro un anno le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottino disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario e del detentore di animali d’affezione che prevedano, in particolare l’istituzione e l’implementazione dell’anagrafe degli animali d’affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale. Andrà garantita l’interoperabilità tra anagrafi regionali e nazionale.
Il proprietario o il detentore di un cane dovrà provvedere a far identificare e registrare l’animale entro il secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip. Prescrizione che, su base volontaria, interesserà anche il proprietario o il detentore di un gatto. I gatti delle colonie feline dovranno essere identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell’anagrafe degli animali d’affezione a nome del Comune competente per territorio.
E’ fatto divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all’anagrafe canina regionale.
Al fine di garantire l’uniformità sul territorio nazionale nelle modalità di identificazione degli animali da affezione e garantire il monitoraggio della popolazione animali, nonchè assicurarne la tracciabilità, le Regioni e le Province autonome si impegnano, inoltre, entro 12 mesi dall’approvazione dell’Accordo, a promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali da affezione e garantire l’applicazione di misure atte a diffondere ed a far rispettare l’obbligo di identificazione con microchip di cani e gatti, con contestuale registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d’affezione; adottare provvedimenti che garantiscano che l’applicazione del microchip sia effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe regionale degli animali d’affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio.
Tale applicazione dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: applicazione del microchip contestualmente, o in caso di impossibilità nel più breve tempo possibile, alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale; rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, al momento dell’applicazione del microchip, che deve accompagnare l’animale in tutti i trasferimenti di proprietà; verifica della presenza dell’identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile; informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di mancanza o di illeggibilità dell’identificativo, segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per territorio.
Andrà garantita l’interoperabilità tra anagrafi regionali e l’anagrafe nazionale; a tal fine il Ministero della salute si impegna a definire le modalità tecniche ed operative per garantire l’effettiva interoperabilità delle anagrafi e a fornire indicazioni per un unico modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto.
Inoltre Regioni e Province autonome dovranno adottare disposizioni volte a garantire che i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell’anagrafe degli animali d’affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il titolare della struttura dove l’animale è ricoverato è il detentore mentre il Sindaco è il responsabile delle procedure di cui al presente punto. I Comuni dotino la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell’effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
Il Ministero della salute per parte sua si impegna a istituire un registro dei produttori e dei distributori di microchip, ai quali assegna una specifica serie numerica di codici identificativi elettronici che possono essere utilizzati solo per gli animali d’affezione. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti. Sempre i Ministero stabilirà, attraverso l’emanazione di apposite linee guida, le procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione in anagrafe degli animali d’affezione quando questi vengono trasferiti da una regione all’altra.
a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 18 marzo 2013 – riproduzione riservata