Anticorruzione, un Codice etico per i dipendenti pubblici: anche il licenziamento per le violazioni più gravi
Si amplia il raggio d’azione del Ddl anticorruzione, destinato ad aggiornare le norme per prevenire l’illegalità negli uffici pubblici. Un emendamento della Funzione pubblica al testo ora all’esame della Camera prevede l’introduzione di un nuovo “Codice di comportamento” per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, con sanzioni fino al licenziamento per le violazioni più gravi. Non solo: chi arrecherà danni patrimoniali alla Pa, violando le regole di comportamento, sarà chiamato a risarcire il danno di tasca sua. «Il governo – si legge nell’emendamento presentato ieri dal ministro Filippo Patroni Griffi in vista dell’avvio delle votazioni in aula oggi pomeriggio – definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle Pa»
«Al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico». Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite.
Responsabilità disciplinare
Il Codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica (previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro per la Pa, d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni), verrà pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» e consegnato al dipendente che lo sottoscrive al momento dell’assunzione. La violazione dei doveri contenuti nel Codice, continua la norma, compresi quelli relativi all’attuazione del piano di prevenzione della corruzione, «è fonte di responsabilità disciplinare». La violazione dei doveri «è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qual volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti». Violazioni gravi o reiterate del codice «comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 55-quater, comma 1», ossia il licenziamento.
Il Sole 24 Ore – 30 maggio 2012