E’ bagarre tra il ministero delle Politiche agricole e il ministero dello Sviluppo economico sull’applicazione dell’articolo 62, il provvedimento il cui compito è quello di introdurre termini chiari e certi dei tempi dei pagamenti per i prodotti alimentari freschi e trasformati. Il secondo lo aveva considerato nei giorni scorsi, rispondendo a un quesito posto dal direttore generale di Confindustria Marcella Panucci, “tacitamente abrogato” in virtù della Direttiva europea 2011/7/Ue. Oggi il ministero di Mario Catania risponde con una nota dell’ufficio legislativo, a firma di Salvatore Mezzacapo, spiegando le ragioni perché il provvedimento è da considerarsi invece “vitale e in vigore”. Restano contratti scritti e tempi di pagamento.
Secondo il Mipaaf si pone in “un rapporto di evidente specialità” rispetto alla previsione di carattere generale della normativa europea. Specificando la natura delle transazioni “del prodotto agricolo ed agroalimentare” rispetto alle altre transazioni commerciali. «La disposizione contenuta dell’articolo 62 del D.L. n.1/2012 non può ritenersi abrogata dalla successiva normativa di carattere generale di cui al D.Lgs 192/2012» si legge nella nota.
Non essendo peraltro stata eccepita in altri ambiti l’illegittimità della norma voluta dal ministro Catania, l’articolo 62 non può essere dunque disapplicato in ragione del presunto contrasto con il diritto comunitario. Il Mipaaf fa notare nella nota che lo stesso legislatore comunitario nella Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio faccia salva la possibilità che il legislatore interno mantenga o adotti disposizioni di maggior favore per i creditori. In particolare l’articolo 12 (comma 3) della Direttiva europea in questione prevede che «gli stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente Direttiva». Caso, ad avviso di Catania, pienamente applicabile all’art. 62. Il Mipaaf ribadisce «sulla scorta delle inequivoche considerazioni che precedono, la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all’art. 62».
Il Ministero per le Politiche Agricole esce quindi allo scoperto, con una lettera indirizzata al direttore generale di Confindustria che viene al contempo pubblicata nella rassegna stampa del Dicastero. Il Capo dell’ufficio legislativo, consigliere Salvatore Mezzacapo, offre così di fatto “a tutte le parti interessate, e contro-interessate”, una concisa ma efficace lezione di diritto costituzionale, amministrativo e comunitario. Di cui ci pregiamo offrire breve sintesi.
L’articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, come convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, “non é stato in alcun modo inciso né dall’entrata in vigore del d.lgs. 192/2012, né dalla direttiva 2011/7/UE”. Per diverse ragioni:
– in primo luogo, “é intuitivo rilevare che la cessione del prodotto agricolo e alimentare costituisce niente altro che una specificazione del genere relativo alle transazioni commerciali in senso lato intese, all’interno del classico rapporto di species a genus”. E dunque, “secondo il consolidato principio “lex posterior generalis non derogat legi priori speciali”, (…) il principio contenuto in una normativa speciale risulta insuscettibile di essere abrogato tacitamente o implicitamente da una normativa generale”. A supporto, si richiama recente giurisprudenza della Corte di Cassazione,
– quanto alla ipotetica incompatibilità dell’articolo 62 con la direttiva comunitaria, il consigliere Salvatore Mezzacapo rileva “come lo stesso legislatore comunitario, nel disciplinare la materia relativa alla “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, faccia espressamente salva la possibilità che il legislatore interno mantenga, o adotti, disposizioni più favorevoli al creditore”
– d’altra parte lo stesso decreto legislativo 231/2002 (2), in questo punto non modificato dal successivo 192/2012, dispone che “sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole al creditore”.
– ulteriori conferme sull’identità autonoma e sulla vigenza dell’articolo 62 provengono dal parere del Consiglio di stato e dall’ultimo intervento del legislatore nazionale (3), che é successivo al d.lgs. 192/2012 cui il Ministero per lo sviluppo economico (Mi.S.E.) pretendeva attribuire efficacia “tacitamente abrogativa”.
In conclusione “deve essere ribadita, sulla scorta delle inequivoche considerazioni che precedono, la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, di cui al ripetuto articolo 62?.
«Siamo pienamente d’accordo con quanto espresso oggi nella nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero delle politiche agricole» dichiara il Presidente dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari Maurizio Gardini. «Riteniamo che in un momento così difficile e delicato sia a livello politico che economico – prosegue – le amministrazioni dello Stato dovrebbero agire in maniera collegiale imparziale ed oggettiva al fine di evitare equivoci interpretativi che di fatto disorientano le imprese che ogni giorno lavorano ed operano nel pieno rispetto delle regole e che nei mesi scorsi si sono già attrezzate, sostenendo i relativi costi, per far fronte ai nuovi adempimenti (redazione contratti scritti, invio fatture via posta elettronica certificata, formazione per gli uffici amministrativi e commerciali, ecc.)».
«Apprezziamo l’intervento del ministero delle Politiche agricole sull’art.62 ma serve una comunicazione univoca dei ministri Catania e Passera» afferma il presidente della Copagri, Franco Verrascina, in merito alle due distinte risposte date a Confindustria dal ministero dello Sviluppo economico, prima e da quello delle politiche agricole, poi, sull’attuale validità della norma che regola relazioni commerciali e tempi fissi di pagamenti tra le imprese.
Da qui la richiesta di Verrascina ai due ministri di dare seguito ad una comunicazione congiunta che faccia definitiva chiarezza sulla vicenda nell’interesse non solo di Confindustria, ma anche dei produttori agricoli italiani. «Un atto dovuto – precisa – che ci auguriamo suggelli i passi in avanti compiuti per una maggiore equità nei rapporti interni alla filiera agricolo-alimentare-industriale».
Secondo la Cia i ministri competenti si devono attivare celermente «per far funzionare al meglio e senza più intoppi di carattere tecnico e interpretativo, una legge approvata dal Parlamento che rafforza le relazioni di filiera agroalimentare e che tutto il mondo agricolo da tempo aveva sollecitato».
Una storia che puzza di bruciato. Cos’era successo – La ricostruzione di Dario Dongo
L’ultima tappa puzzava di bruciato. Il 26 febbraio 2013 il Direttore Generale di Confindustria, Marcella Panucci, scrive al Capo Gabinetto del Ministro Passera, Pres. Mario Torsello. “Confindustria ha espresso sin dall’inizio un giudizio critico sull’intero impianto dell’articolo 62? é la premessa, cui segue l’attacco alle “norme rigide e inderogabili” sui termini di pagamento, e l’istigazione al complotto: “dopo soli due mesi dalla sua entrata in vigore, l’articolo 62 è stato “superato” dall’attuazione della Direttiva Late Payments”, può il Ministero confermarci che é proprio così?
Il Ministero risponde per il tramite del Capo Ufficio Legislativo, Cons. Raffaello Sestini (leggi il documento). Il quale, “su indicazione del Capo di Gabinetto”, risponde “al quesito giuridico”. E dopo ardite elucubrazioni si allinea, guarda caso, al teorema di Viale dell’Astronomia. “In conclusione, ad avviso dello scrivente Ufficio Giuridico del Ministro, l’articolo 62, comma 3 (…) è stato abrogato tacitamente ed oggi non più in vigore. Di conseguenza, non possono altresì trovare applicazione i seguenti commi (…)”. In pratica i termini inderogabili di pagamento e le sanzioni introdotte dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 varrebbero carta straccia.
Un gioco sporco, ma l’articolo 62 rimane in piedi. Per alcune essenziali ragioni:
– punto primo, la letterina del Ministero a Confindustria vale come il 2 di picche, non avendo il valore di un’interpretazione autentica (che deve provenire dal legislatore, in questo caso il Parlamento) né quello di una pronuncia della Corte Costituzionale (la sola Autorità legittimata a invalidare una legge dello Stato). Nella gerarchia delle fonti di diritto, si trova sottozero rispetto alla legge dello Stato che osa malamente interpretare,
– punto secondo, il Ministero ha disatteso il criterio fondamentale per la valutazione della eventuale prevalenza di una normativa su un’altra, vale a dire il principio di specialità. Sin dai tempi di Cicerone, “Lex specialis derogat leggi generali”. Il decreto che recepisce la direttiva sui ritardi di pagamento ha una portata generale, dalla vendita del tondino di ferro al servizio di messa in piega. L’articolo 62 reca invece disciplina specifica delle vendite di prodotti agricoli e alimentari, dunque prevale sulla norma generale,
– punto terzo, la direttiva 2011/7/CE espressamente prevede e riconosce la legittimità di norme nazionali più stringenti per la salvaguardia dei creditori, proprio come l’articolo 62 della legge 27/2012. “Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva” (7). Possibile che sia sfuggito anche questo? (Dario Dongo – Il Fatto alimentare)
Fonti di agenzia – a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 2 aprile 2013 – riproduzione riservata