Dopo i focolai in Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Repubblica Ceca, anche nel nostro Paese si metteranno in atto alcune misure straordinarie contro il virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8.
La Direzione generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari ha diffuso il 20 gennaio una circolare ai servizi veterinari regionali, alle istituzioni veterinarie e alle organizzazioni di categoria per disporre la verifica dell’applicazione delle misure di biosicurezza disposte dall’Ordinanza 26 agosto 2005 (e successive modifiche) e il monitoraggio e i controlli a destino, raccomandando la messa in atto di tutte le iniziative e delle azioni di vigilanza.
Sentito l’Izs delle Venezie sede del Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria, si è ritenuto necessario porre in essere misure straordinarie di monitoraggio e controllo al fine di scongiurare l’eventuale introduzione del sierotipo H5N8 Hpai sul territorio nazionale.
In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e del rischio di introduzione di virus influenzali tramite contatti con volatili selvatici, oltre alle misure già previste, deve essere garantita negli allevamenti avicoli, con particolare attenzione a quelli situati nelle zone a rischio e a elevata densità avicola di cui al DM 14 marzo 2018, la sistematica adozione di idonee misure di biosicurezza relative a:
– Corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione;
– Divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;
– Verifica della corretta movimentazione di veicoli o di persone in entrata e uscita nelle aziende;
– Stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;
– Stoccaggio e smaltimento della pollina;
– Stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici.
L’unità veterinaria regionale, tra le misure indicate nella nota, evidenzia il divieto di allevare volatili all’aperto nelle “zone a rischio” di cui all’Accordo Stato Regioni del 25/07/19 (che corrispondono ai Comuni della zona A e zona B, riportati nell’allegato sotto).
Nel caso ciò non fosse possibile (si ricorda, tra l’altro, che il citato Accordo Stato Regioni, recepito con DGR 1881 del 17/12/2019, prevede un periodo di un anno per l’adeguamento a tal fine degli allevamenti preesistenti), in accordo con il Servizio veterinario Ulss competente possono essere adottate misure “alternative” per ridurre al minimo i contatti tra volatili allevati e avifauna selvatica, come ad esempio le seguenti:
– il pollame deve essere protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti o tetti o altri mezzi adeguati;
– il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e mantenuti in un altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende;
– il pollame deve essere alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l’atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l’acqua destinati al pollame.
– i mangimi e le lettiere per il pollame devo essere stoccati in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali.
Nota MS misure post focolai H5N8 in Europa
IA_elenco Zone A e B_nota MS 201119
21 gennaio 2020