La Direzione generale sanità animale del Minsalute ha inviato ieri alle Regioni un nuovo dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H7N7. La decisone è stata assunta a fronte della situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Emilia Romagna a seguito di conferma di un’ulteriore positività al virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H7N7 in un allevamento di tacchini da carne in provincia di Ferrara. Considerato che la filiera avicola coinvolta opera su diverse Regioni a livello nazionale risulta indispensabile effettuare in tempi brevi un controllo precarico e un monitoraggio straordinario di tutti allevamenti industriali di tacchini da carne delle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte al fine di identificare prontamente eventuali ulteriori focolai di infezione e di verificare la possibile estensione del contagio.
Le disposizioni
Il Servizio veterinario competente per territorio delle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte dovrà provvedere ad effettuare in tutti gli allevamenti di tacchini da carne, entro 3 settimane dall’entrata in vigore del presente dispositivo, controlli virologici con prelievo di 10 tamponi tracheali per ogni capannone fino ad un massimo di 60 campioni per allevamento. Andrà inoltre verificato il numero dei morti all’interno di ogni capannone e, nel caso di evidenza di mortalità anomala, conferiti all’Izs competente per territorio almeno 10 soggetti morti distribuiti nei capannoni coinvolti. Per prelievo dei campioni, ad esclusione degli allevamenti appartenenti alla filiera produttiva coinvolta nel focolaio di Portomaggiore, i Servizi veterinari possono avvalersi della collaborazione dei veterinari aziendali delle filiere avicole. Inoltre i Servizi veterinari definiscono il programma di campionamento iniziando dai gruppi accasati da più tempo e controllando i volatili di almeno 5 settimane di età.
Per quanto riguarda gli allevamenti appartenenti alla filiera produttiva coinvolta nel focolaio di Portomaggiore, i controlli di cui al punto precedente, devono essere ripetuti trascorsi 15 gg dall’ultimo prelievo. I detentori, a qualsiasi titolo, comunicano immediatamente all’Autorità competente qualsiasi sintomo riferibile alla malattia.
Gli esiti dei controlli di cui al provvedimento devono essere riportati sul Mod. IV di trasporto o attestazione sanitaria o eventualmente deve essere allegato, al predetto documento di trasporto, il rapporto di prova rilasciato dall’IZS competente per territorio.
Il provvedimento potrà subire modifiche o integrazioni sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica o in forza delle indicazioni che potranno pervenire dalla Commissione europea.
Misura da applicare nelle aziende a contatto
Dopo la segnalazione della presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità da sottotipo H7N/ in un allevamento industriale di tacchini da carne, avendo rilevato che dall’analisi epidemiologica preliminare sul focolaio sono state individuate aziende a contatto funzionale sia per la vicinanza territoriale si per i ripetuti contatti nel periodo a maggior rischio di contaminazione, è stata ravvisata la necessità di mettere in atto misure straordinarie di eradicazione della influenza aviaria.
Nella nota diramata dalla Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari si legge che è stato “ritenuto necessario approvare l’applicazione delle misure restrittive previste dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n, 9 per le aziende a contatto con i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità”.
Pertanto è stato disposto l’abbattimento e la distruzione del pollame presente nelle aziende a contatto o correlate epidemiologicamente al focolaio.
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 18 maggio 2016