Spunti di interesse nelle nuove Linee guida regionali per l’attività intramoenia dell’Emilia Romagna, pubblicate sul Bur del 9 agosto. Si tratta delle Linee guida attuative dell’art. 1, comma 4, della legge 120/2007 “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”, come modificato dal decreto Balduzzi. Con queste disposizioni la Regione disciplina “in modo stabile e definitivo” la libera professione intramuraria nelle strutture del Servizio sanitario regionale. Le Linee guida stabiliscono tra l’altro che le attività dei dirigenti medici veterinari rivolte “ai grossi animali” siano rese fuori delle strutture veterinarie aziendali presso le stalle dei richiedenti.
La Giunta emiliana ha tenuto conto del Dlgs. 502/92 che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario e del CCNL della dirigenza medica e veterinaria che disciplina l’esercizio delle diverse tipologie di attività libero professionale, il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione. La Regione Emilia Romagna ha svolto una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni libero-professionali rese nell’ultimo biennio (2010-2011) e una relazione sintetica sugli esiti della ricognizione effettuata. Questa ricognizione straordinaria ha fatto emergere che l’attività libero professionale intramuraria costituisce una risorsa ed un’opportunità per il costante miglioramento dell’offerta assistenziale, che viene assicurata nell’ambito del prioritario utilizzo degli spazi interni, affiancato da ulteriori modalità e strumenti di reperimento di spazi esterni il cui mantenimento si rende necessario per garantire l’adeguatezza e l’economicità dell’attività svolta.
Per i Dirigenti Medici Veterinari valgono i medesimi principi e criteri definiti nelle Linee Guida.
Per la loro peculiarità, tuttavia, le attività dei Dirigenti Medici Veterinari rivolte “ai grossi animali” sono rese fuori delle strutture veterinarie aziendali presso le stalle dei richiedenti. In questi casi il collegamento all’infrastruttura di rete nonché l’onere di tracciabilità della prestazione vengono garantiti attraverso una postazione mobile. Il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato attraverso i canali autorizzati aziendali ovvero mediante pagamento web.
Il decreto Balduzzi prevede che la Regione o le Aziende su disposizione regionale, rendano disponibile in rete una sistema di software gestionale che permetta la configurazione delle agende di prenotazione, la registrazione delle prenotazioni, la registrazione delle prestazioni effettivamente erogate e che consenta l’effettuazione dei pagamenti con tracciatura dell’incasso. “Tale sistema software dovrà essere unico almeno a livello aziendale e dovrà essere utilizzato dai punti di prenotazione e riscossione della struttura aziendale o, nelle sedi esterne, direttamente dal professionista autorizzato alla libera professione (o da suo delegato)”.
Le linee guida disciplinano anche l’utilizzo del proprio studio professionale collegato in rete che può essere rilasciata da parte delle Aziende Sanitarie e dagli IRCCS ai professionisti collegati in rete. Tale autorizzazione è rilasciata sulla base delle seguenti condizioni e modalità: – in via residuale e, pertanto, ove risultino non disponibili gli spazi per la libera professione e non sia possibile ricorrere a locazioni o convenzioni; previa sottoscrizione di una convenzione tra l’Azienda/IRCCS e il professionista interessato, che contenga quali contenuti minimi: la durata annuale con possibilità di rinnovo, se permangono le condizioni di rilascio dell’autorizzazione, nonché i contenuti definiti nello schema-tipo approvato con accordo sancito in data 13 marzo 2013 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; la possibilità di svolgere attività libero professionale presso studi privati collegati in rete è condizionata al fatto che all’interno di tali studi privati operino solo professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale. È esclusa la presenza di professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale ovvero di dipendenti non in regime di esclusività.
13 agosto 2013 – riproduzione riservata