Il documento, redatto dai tecnici della Salute e inviato alla Stato Regioni in vista del parere, valuta positivamente le ricadute del Dlgs di recepimento della direttiva UE. Maggiore tutela degli animali utilizzati, più incentivi ad utilizzare metodi alternativi alla sperimentazione animale e più trasparenza sull’attività di ricerca. Il documento. Cinque pagine per illustrare come e quanto lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue sulla sperimentazione animale, in discussione in Parlamento e all’esame della Stato Regioni, andrà ad incidere sulla ricerca. In particolare sulle aziende che la fanno e sul modo di trattare gli animali utilizzati a fini scientifici. Una specifica “Analisi di impatto della regolamentazione”, redatta dai tecnici del ministero della Salute e trasmessa all’attenzione della Stato Regioni in vista del parere.
Scopo del documento è porre in luce i vantaggi e gli svantaggi del Dlgs di attuazione della direttiva Ue sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici varato dal Governo il 21 novembre scorso.
Il provvedimento, si legge nel documento, mira a garantire un più alto livello di tutela agli animali. Questo è possibile grazie ad una previsione di requisiti e condizioni decisamente più “stringenti” rispetto a quelli attuali. Le maggiori carenze della normativa in vigore, spiegano i tecnici della Salute, derivano dalle criticità presenti nella direttiva n.86/609 CEE che è stata recepita dai vari Stati membri con notevoli discrepanze. Ciò ha avuto un impatto negativo sia sul funzionamento del mercato interno, con riferimento ai prodotti ed alle sostanze per lo sviluppo dei quali sono stati effettuati esperimenti, che in relazione alla tutela del benessere degli animali coinvolti.
Per questo il Parlamento e il Consiglio dell’Ue hanno adottato questa nuova direttiva che, a partire dal 1 gennaio 2013, abroga la precedente, ovvero la n.86/609.
Gli obiettivi perseguiti sono sia di natura formale, adeguamento del diritto nazionale agli atti normativi dell’Unione Europea, che di tipo sostanziale, ossia assicurare un elevato grado di protezione degli animali coinvolti.
I destinatari della direttiva sono gli allevatori, i fornitori, gli utilizzatori degli animali utilizzati a fini scientifici. Ma anche il ministero della Salute, le regioni e le Asl.
Divieti
Le sperimentazioni sugli animali non saranno autorizzati per la produzione di materiale bellico, per gli xenotrapoanti, per le sostanze d’abuso e nel corso di esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione delle facoltà di medicina veterinaria, nonché dell’alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari.
Vantaggi
La direttiva secondo l’Analisi di impatto della regolamentazione non presenta svantaggi. Anzi ci sarà maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali, maggiore incentivi ad utilizzare metodi alternativi alla sperimentazione animale, maggiore trasparenza sull’attività di ricerca.
L’intervento non produce effetti sulle Pmi in quanto in Italia non ci sono aziende che svolgono attività commerciale. L’unica Green Hill, è sottoposta a sequestro cautelativo.
Aspetti innovativi
L’aspetto innovativo della direttiva, scrivono infine i tecnici nella loro relazione, deriva dalla promozione, lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi la formazione e l’aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, attraverso la destinazione di apposite risorse finanziarie derivanti dalle nuove sanzioni amministrative irrogate dal ministero della Salute; dal ricorso, nella misura dello 0,5%, delle risorse assegnate agli istituti zooprofilattici sperimentali per l’attività di ricerca corrente; dal fondo di rotazione, legge 183/1987, che stanzia un milione di euro per ogni anno del triennio 2014-2016.
Sperimentazione animale. Commissione politiche europee del Senato: “Troppi divieti alla ricerca nel decreto del Governo“
Secondo la commissione ciò può determinare per i nostri ricercatori una posizione più svantaggiosa rispetto a quella dei colleghi di altri Paesi Ue. Ecco il parere approvato dalla Commissione Politiche dell’Ue del Senato. Il parere
I divieti inseriti nello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici “costituiscono normative più restrittive rispetto alla direttiva 2010/63/UE. Un aspetto questo che contrasta anche con quanto previsto dall’articolo 32, lettera c) e lettera i), della citata legge n. 234 del 2012, potendo di fatto determinare per gli operatori italiani del settore scientifico e della ricerca una posizione più svantaggiosa rispetto a quella dei colleghi di altri Stati membri”. Questo il parere in sintesi espresso dalla Commissione Ue del Senato al Dlgs sulla sperimentazione animale allo studio del Parlamento.
La direttiva, molto attesa dal mondo della scienza, mira a dare norme comuni più dettagliate al fine di ridurre le disparità tra le varie normative nazionali in tema di sperimentazione animale, ravvicinando le norme applicabili con lo scopo di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno.
Il decreto legislativo dovrà essere emanato entro il prossimo 3 marzo 2014, la necessità di dare attuazione alla direttiva è dovuta anche alla necessità di porre fine alla procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea, un anno fa nei confronti dell’Italia, per mancato recepimento della direttiva entro la scadenza prevista.
La direttiva Ue stabilisce limitazioni obbligatorie nei livelli di dolore, sofferenza e angoscia per gli animali sottoposti a esperimenti, sostiene la competenza professionale del personale incaricato delle procedure, e incentiva la ricerca su metodi alternativi, favorendo lo scambio di informazioni tecniche e scientifiche e una cooperazione nel mondo scientifico dell’Unione.
Quotidiano sanità – 10 gennaio 2014