È stato pubblicato in Gazzetta europea del 2 marzo il Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/329 della Commissione che introduce delle deroghe alle disposizioni comunitarie per quanto riguarda l’introduzione nella Ue di alimenti di origine animale destinati a Expo Milano 2015. Tali deroghe sono applicabili solo all’utilizzo a Expo Milano 2015. Il Regolamento dettaglia gli obblighi di Expo e degli espositori, nonché i compiti del posto d’ispezione frontaliero di entrata e delle autorità doganali competenti; dei posti d’ispezione frontalieri competenti per i depositi doganali; dell’unità veterinaria locale Milano Città presso il sito espositivo di Expo Milano 2015 e, dopo l’arrivo dei prodotti, al sito espositivo di Expo Milano 2015. Il regolamento non si applica ai molluschi bivalvi di cui all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 o agli alimenti derivati da tali animali. I depositi doganali autorizzati
In occasione di Expo 2015, che si terrà a Milano dal 10 maggio al 31 ottobre 2015 si prevede che circa 150 paesi parteciperanno e, tenuto conto del tema, dovranno essere introdotti nell’Unione prodotti alimentari, anche di origine animale, provenienti da paesi terzi.
L’autorizzazione ad esportare prodotti di origine animale nell’Unione è concessa ai paesi terzi in base a una serie di prescrizioni stabilite dalla normativa dell’Unione, che tengono conto delle preoccupazioni per la sanità pubblica e animale. Non tutti i paesi partecipanti a «EXPO Milano 2015» sono tuttavia pienamente autorizzati a esportare prodotti di origine animale nell’Unione. È quindi opportuno stabilire alcune deroghe alle attuali condizioni sanitarie all’importazione al fine di autorizzare l’introduzione di tali prodotti esclusivamente ai fini dell’utilizzo a «EXPO Milano 2015».
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sanità animale, l’importazione nell’Unione di prodotti di origine animale che comportano un rischio di introduzione di malattie animali nell’Unione, come carni fresche e prodotti a base di carne, latte e prodotti a base di latte e altri prodotti di origine animale, è autorizzata solo se sono rispettate tutte le pertinenti garanzie in materia di sanità animale previste dalla normativa dell’Unione sulle importazioni. Lo stesso vale per i prodotti di origine animale in transito nell’Unione a condizione che siano trasportati in un paese terzo. Perché ne siano autorizzati l’importazione o il transito nell’Unione, i prodotti di origine animale devono provenire dai paesi terzi espressamente elencati nella normativa pertinente in materia di sanità animale applicabile alle importazioni ed essere stati sottoposti ai trattamenti specifici previsti da tale normativa.
Per proteggere lo status dell’Unione in relazione alla sanità animale, solo i prodotti di origine animale che soddisfano le prescrizioni dell’Unione in materia di sanità animale applicabili alle importazioni o al transito devono quindi essere autorizzati all’introduzione nell’Unione ai fini dell’utilizzo a «EXPO Milano 2015».
Tenuto conto dei rischi legati all’introduzione nell’Unione di prodotti di origine animale non conformi alle prescrizioni dell’Unione in materia di sanità pubblica come pure della necessità di tutelare la salute pubblica, occorre assicurare che tali prodotti siano conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica del paese terzo di origine e che siano idonei al consumo umano in tale paese. Ciò comporterebbe gli stessi rischi cui il consumo di tali prodotti esporrebbe i viaggiatori dell’Unione nel paese terzo in questione. Le autorità italiane competenti hanno inoltre fornito garanzie volte ad evitare che i rischi summenzionati possano incidere negativamente sulla salute umana all’interno dell’Unione.
Le autorità italiane devono pertanto provvedere affinché nessun prodotto non conforme sia consumato e commercializzato al di fuori di «EXPO Milano 2015».
Considerati i notevoli rischi per la sanità pubblica connessi ai molluschi bivalvi, l’introduzione nell’Unione di molluschi bivalvi in qualsiasi forma destinati ad «EXPO Milano 2015» deve essere consentita solo se tali prodotti soddisfano le prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni previste dalla normativa pertinente dell’Unione. Per tale motivo detti prodotti devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.
Tenuto conto dei rischi per la sanità pubblica e animale rappresentati dai prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in relazione ai quali, conformemente all’articolo 22 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (4), sono state o saranno adottate misure speciali di protezione o di salvaguardia a causa di preoccupazioni per la sanità pubblica e animale, è opportuno escludere tali prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento.
Al fine di ridurre i rischi connessi all’introduzione nell’Unione di prodotti di origine animale che non soddisfano tutte le prescrizioni dell’Unione in materia di sanità pubblica e animale, è opportuno che tali prodotti siano oggetto di misure rigorose di controllo, siano rintracciabili in tutte le fasi di trasporto, magazzinaggio, consegna e smaltimento dei loro resti o rifiuti e siano utilizzati esclusivamente ai fini di «EXPO Milano 2015», di modo che si eviti la loro commercializzazione nell’Unione.
Al fine di consentire che possano essere introdotti nell’Unione, evitando nel contempo che siano immessi sul suo mercato, tali prodotti dovrebbero essere vincolati al regime di ammissione temporanea in conformità all’articolo 576, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 fino a quando non siano stati consumati in loco sul sito di «EXPO Milano 2015» o fino a quando i loro eventuali resti non siano stati smaltiti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) come materiali di categoria 1 o riesportati. Se necessario, prima che tali prodotti siano vincolati al regime di ammissione temporanea, la loro circolazione dal punto in cui sono stati introdotti nell’Unione all’Italia dovrebbe avvenire nell’ambito del regime di transito esterno di cui all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (7). Il consumo o la distruzione di tali prodotti deve essere considerato una riesportazione conformemente all’articolo 582, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Per garantire che i prodotti non conformi non siano immessi sul mercato dell’Unione, essi devono inoltre essere trasportati direttamente a «EXPO Milano 2015» o, se necessario per motivi logistici, trasportati in depositi doganali specificamente riconosciuti secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE per il loro magazzinaggio intermedio prima della consegna finale a «EXPO Milano 2015».
Al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti di origine animale non conformi, le autorità competenti devono utilizzare il sistema informatico veterinario integrato (TRACES) per registrare i dati pertinenti relativi ai prodotti dal momento della loro introduzione nell’Unione al momento del loro consumo sul sito espositivo di «EXPO Milano 2015» o del loro smaltimento dopo la conclusione della manifestazione.
Al fine di informare il personale e i visitatori di «EXPO Milano 2015» dei possibili rischi derivanti dal consumo di prodotti non conformi e di garantire che tali prodotti non siano consumati e commercializzati al di fuori del sito di «EXPO Milano 2015» a causa dei rischi che possono comportare per la sanità pubblica, le autorità italiane devono segnalare che determinati prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi non rispettano le norme di sanità pubblica dell’Unione ma solo quelle del relativo paese terzo di origine e che il consumo e la commercializzazione di tali prodotti al di fuori del sito espositivo di «EXPO Milano 2015» sono vietati.
3 marzo 2015