Due interventi nel 2011 e nel 2013 hanno fatto slittare di un anno i termini di pagamento della prima rata dell’indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici. Da tre mesi e mezzo ad un anno e tre mesi. Così si sono allungati i termini di pagamento dell’indennità di buonuscita nelle Pa dopo le manovre del 2011 e del 2013. Chi va lascia il lavoro nel 2015 dovrà attendere in media 12 mesi e 90 giorni per ottenere la prima rata del TFS, mentre sino al 2011 bastavano 105 giorni. Ancora peggio per chi ha presentato le dimissioni volontarie: l’attesa è triplicata passando da 9 mesi a 27 mesi. Non solo. Dato che gli interventi del Dl 138/2011 e della legge 147/2013 hanno di volta in volta stabilito che le nuove regole non si sarebbero applicate nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore dei citati provvedimenti (13 agosto 2011 e 1° gennaio 2014) avessero già perfezionato un diritto a pensione, il risultato è che attualmente ci sono tre discipline applicabili.
A seconda della data di maturazione del diritto a pensione del dipendente che lascia il posto di lavoro. Vediamo dunque di fare un pò di chiarezza.
Diritto a pensione maturato entro il 12.8.2011. Al personale che ha maturato un diritto a pensione entro il 12.8.2011 (termine che slitta al 31.12.2011 per il comparto scuola ed Afam), ai ?ni della liquidazione dei trattamenti di ?ne servizio e di ?ne rapporto, il termine generale è di 105 giorni; solo nel caso di dimissioni volontarie il termine è di 6 mesi + 90 giorni.
Diritto a pensione raggiunto entro il 31.12.2013. Per chi, invece, matura il diritto a pensione a partire dal 01.01.2012 e fino al 31.12.2013, il tempo di attesa previsto per l’erogazione dei trattamenti di ?ne servizio e di ?ne rapporto si sono in via generale allungati. Il termine generale viene infatti portato a 6 mesi e 90 giorni e passa a 24 mesi nei casi di dimissioni volontarie dal servizio.
Diritto a pensione maturato dopo il 2013. L’ulteriore stretta si è avuta a partire dal 2014. Tutti i termini di pagamento sono stati infatti portati a 12 mesi e 90 giorni; mentre resta a 24 mesi e 90 giorni il pagamento della liquidazione in caso di dimissioni volontarie. La prima tabella riassume gli attuali termini di pagamento vigenti nelle Pa a seconda della data di perfezionamento del diritto a pensione.
La rateizzazione del Tfs. Ma non è finita. Per le liquidazioni dei trattamenti di importo lordo superiori a 90.000 €, inoltre, ai tempi di liquidazione indicati nella prima tabella bisogna considerare altri 12 mesi dalla 1/a liquidazione per percepire l’importo compreso tra i 90.000 e i 150.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte della somma eccedente i 150.000 euro. Per coloro che perfezionano il diritto a pensione a partire dal 01.01.2014, i predetti limiti di rateizzazione sono portati da 90.000 a 50.000 e da 150.000 a 100.000.
Pensioni Oggi – 29 marzo 2015