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Due settimane di ferie del 2013 da utilizzare entro fine mese. Periodi di riposo: sanzioni ai datori per la mancata fruizione

giorni ferieI datori di lavoro devono verificare che entro il 31 dicembre i lavoratori abbiano goduto di almeno due settimane di ferie relative al 2013. Entro il 30 giugno 2014, poi, dovranno essere godute le ultime due settimane di ferie dell’anno scorso. È la tabella di marcia da tenere presente sui periodi di riposo spettanti nell’anno. L’articolo 36 della Costituzione prevede il diritto irrinunciabile del lavoratore alle ferie; gli articoli 2109 del Codice civile e 10 del Dlgs 66/2003 ne regolamentano l’attuazione, che deve tenere conto anche di quanto previsto dal contratto collettivo. In base all’articolo 2109 del Codice civile, il periodo delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, che deve comunicarlo per tempo, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del dipendente.

L’articolo 10 del Dlgs 66/2003, prevede il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane: questo periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e in alcuni altri casi molto particolari, deve essere goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Le scadenze da ricordare sono queste: 1 entro il 31 dicembre, il lavoratore deve aver goduto di almeno due settimane di ferie relative al 2013; 1 entro il 30 giugno 2014 dovranno essere godute le ultime due settimane di ferie del 2012; 1 entro il 30 giugno 2015 dovranno essere godute le ultime due settimane di ferie del 2013.

Le quattro settimane annue previste dalla legge, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nell’anno, non possono essere monetizzate. Inoltre, il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie. È sempre possibile, invece, “monetizzare”, ossia erogare l’indennità sostitutiva per i giorni di ferie eventualmente previsti dal contratto collettivo che eccedono le quattro settimane annue.

È opportuno, dunque, in vista della fine dell’anno, che il datore verifichi se tutti i dipendenti hanno effettivamente fruito di almeno due settimane di ferie perché, se così non è, bisogna rapidamente individuare i giorni per lo smaltimento.

Fanno eccezione i casi nei quali non sia stato possibile godere in tutto o in parte delle prime due settimane, per maternità, malattie o altri eventi non riconducibili alla volontà delle parti: in questo caso, datore e dipendente dovranno accordarsi individuando un nuovo periodo per recuperare le ferie non godute.

In base a quanto previsto dall’articolo 18-bis del Dlgs 66/2003, il mancato (o parziale) godimento del periodo minimo legale delle ferie, ossia le quattro settimane entro il termine stabilito dalla legge o quello più ampio previsto dai contratti collettivi, è punito con una sanzione pecuniaria: la sanzione base va da 100 a 600 euro; se la violazione è riferita a più di cinque lavoratori (quindi almeno 6) o si è verificata in almeno due anni, la sanzione vada 400a1.500 euro; se la violazione riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione è compresa fra 800 a 4.500 euro.

Il Sole 24 Ore – 9 dicembre 2013 

 

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