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Enti vigilati Salute: riordino in Gazzetta. Per Izs, Iss, Agenas semplificazione e tagli uffici dirigenziali

1a1a1_1aagazzettaufficialeE’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012 – ed entra in vigore il 7 agosto 2012 – il Dlgs per il riordino di Istituto superiore di Sanità, Agenas, Istituti zooprofilattici sperimentali e Lega tumori. Il Dlgs prevede tagli al personale di supporto degli enti che non dovrà superare il 15% degli organici e del 10 e del 5% rispettivamente per gli uffici dirigenziali generali e non generali. E il ministero potrà emanare indirizzi e direttive nei loro confronti per tenerli sotto controllo. Obiettivo: efficienza e risparmi. Il tutto per ottenere semplificazione e razionalizzazione e in linea con la nuova organizzazione a cui le ultime manovre economiche hanno costretto la Salute. Senza «nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La semplificazione e lo snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti prevede per tutti l’adeguamento ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa e all’organizzazione dello stesso ministero.

La razionalizzazione e l’ottimizzazione riguardano invece le spese e i costi di funzionamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa.

Oltre al taglio degli uffici dirigenziali, la gestione del personale e dei servizi comuni dovrà diventare unitaria anche grazie all’innovazione amministrativa e tecnologica ed è prevista la riorganizzazione degli uffici ispettivi e di controllo e la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione.

IL TESTO DEL DLGS PUBBLICATO IN GAZZETTA

Il capo II, artt. 9-16, è dedicato al riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. La riorganizzazione verrà effettuata attraverso la “semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa”, nonché la “razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti”.

Per gli Istituti zooprofilattici sperimentali arriva una riduzione dei componenti degli organi, ma anche la razionalizzazione e ottimizzazione, demandata alla competenza regionale, dei centri di costo, delle strutture e degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale.
Prevista l’istituzione di un Comitato di supporto strategico presso il ministero della Salute che dovrà garantire il potenziamento dell’azione degli Istituti attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. A casa il Consiglio di Amministrazione nel caso il conto economico chiuda con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi.

Ecco le principali novità previste dal decreto di riordino.

Modalità di esercizio delle funzioni
Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, d’intesa con le Regioni, possono associarsi per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.
Gli Istituti possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite.
Possono, mediante convenzioni, svolgere attività di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

Corrispettivi per prestazioni
Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del ministro della Salute non avente carattere regolamentare, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni.

Principi per l’esercizio delle competenze regionali
Le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l’esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell’utilizzazione delle risorse attraverso:
a) semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa;
b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti.

Organi
Sono organi degli Istituti: il Consiglio di amministrazione; il direttore generale; il collegio dei revisori dei conti.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è nominato dal Presidente della Regione e, nel caso di istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e Provincie autonome interessa. E’ composto da un numero di membri da tre a cinque, di cui uno designato dal ministro della Salute e gli altri designati dalle Regioni cui afferiscono gli istituti.
Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del ministro della Salute, adottato d’intesa con il ministro dell’Economia e con il presidente/i della Regione/i interessate, quando: risultano gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie; il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi; vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
Con il decreto di scioglimento decade il direttore generale. A quel punto il presidente della/e Regione/i interessate nominano un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività fino alla ricostruzione degli organi di amministrazione.
Il direttore generale è nominato dal presidente della Regione sentito il ministro della Salute. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.
Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni. È composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e due dalla Regione dove l’Istituto ha sede legale.

Statuto e regolamento
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle leggi regionali in materia, il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto è approvato dalla Regione dove l’Istituto ha sede legale. Entro lo stesso termine il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale.

Comitato di supporto strategico
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute, è costituito, presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni con maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale. L’incarico di componente del Comitato è a titolo gratuito.
Comitato svolge attività di supporto strategico ed organizzativo all’azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell’ambito della cooperazione scientifica con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.

Commissario straordinario
In caso di mancata costituzione degli organi il ministro della Salute nomina con proprio decreto, d’intesa con il presidente della/e Regione/i interessata/e un commissario straordinario per un periodo massimo di 12 mesi.
 

Il testo del Capitolo che riguarda il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali

………

Art. 9

Modalita’ di esercizio delle funzioni

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», d’intesa con le regioni e le province autonome competenti, possono associarsi per lo svolgimento delle attivita’ di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attivita’ di sanita’ pubblica veterinaria.

2. Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unita’ sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unita’ sanitarie locali sono gratuite.

3. Gli Istituti possono, mediante convenzioni di cui al comma 2, svolgere attivita’ di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

4. Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali e’ prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del Ministro della salute non avente carattere regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

 Art. 10

Principi per l’esercizio delle competenze regionali

 1. Le regioni disciplinano le modalita’ gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonche’ l’esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell’utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali:

a) semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicita’ dell’attivita’ amministrativa;

b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso:

1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche’ alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizimanutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati econtabilita’ non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

2. Nel caso di istituti interregionali, le Regioni provvedono di concerto.

3. Il piano sanitario regionale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, definisce gli obiettivi e l’indirizzo per l’attivita’ degli Istituti. La programmazione regionale prevede le modalita’ di raccordo tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione.

Art. 11

Organi

1. Sono organi degli Istituti:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attivita’ dell’istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e’ nominato dal Presidente della Regione dove l’istituto ha sede legale e nel caso di Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e Province autonome interessate, ed e’ composto da tre a cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovataprofessionalita’ ed esperienza in materia di sanita’ pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e gli altri designati in relazione alle Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti.

3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, puo’ essere sciolto dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, dai Presidenti delle Regioni interessate, d’intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze quando:

a) risultano gravi irregolarita’ nell’amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;

c) vi e’ impossibilita’ di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

4. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale. Il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, i Presidenti delle Regioni interessate, d’intesa con il Ministro della salute, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarita’ e sanare la situazione di passivita’, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Istituto, lo gestisce e ne dirige l’attivita’ scientifica. Il direttore generale e’ nominato dal Presidente della Regione dove l’Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute.

6. Il direttore generale e’ scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell’ambito della sanita’ pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro del direttore generale e’ regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, e’ collocato in aspettativa ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

7. Il direttore generale e’ coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.

8. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dura in carica tre anni. Il collegio e’ composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e due dalla Regione dove l’Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione di quello designato dal Ministro dell’economia e delle finanze devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibili con il presente decreto legislativo.

Art. 12

Statuto e regolamento

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all’articolo 10, il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto e’ approvato dalla Regione dove l’Istituto ha sede legale, su conforme parere delle Regioni e delle Province autonome competenti in caso di istituti interregionali.

Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma, assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l’Istituto interessato, nomina un apposito commissario, che provvede agli atti ed i provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma provvede ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 1.

3. Restano salve le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 4.

Art. 13

Comitato di supporto strategico

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute, e’ costituito, presso il Dipartimento per la sanita’ veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regionia  aventi maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale. L’incarico di componentedel Comitato e’ a titolo gratuito.

2. Il Comitato svolge attivita’ di supporto strategico ed organizzativo all’azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanita’ pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell’ambito della cooperazione scientifica con l’Autorita’ europea per la sicurezza alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate anche le modalita’ di funzionamento del Comitato.

Art. 14

Controlli

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 10, comma 1, 11, commi 3 e 4 e 12, comma 2, al controllo sugli atti degli Istituti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. In caso di mancata costituzione degli organi si applicano l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei revisori dei conti l’articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilita’ di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi.

2. Il Comitato istituito, in attuazione dell’articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto ministeriale 6 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 dell’8 novembre 2008, e’ prorogato fino all’insediamento del Comitato di cui all’articolo 13.

Art. 16

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all’articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo.

2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all’articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull’organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita’ con le disposizioni del presente decreto legislativo.

Tratto da il Sole 24 Ore Sanità e da quotidianosanita.it – 24 luglio 2012

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