A ridosso della scadenza del 31 marzo per l’avvio a regime della fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con la circolare 1 del 9 marzo, a firma congiunta della presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento Funzione pubblica e del ministero dell’Economia si chiarisce in maniera definitiva l’ambito di applicazione dell’adempimento. La circolare conferma quanto anticipato con la nota 1858 del 27 ottobre 2014, con cui il Dipartimento delle Finanze aveva ricompreso tra i destinatari anche le Federazioni e gli Ordini professionali in quanto enti pubblici non economici. Nel dettaglio, la normativa primaria è quella dell’articolo 1, comma 209 della legge 244/2007 che, nell’introdurre l’obbligo, individua quali destinatari le amministrazioni pubbliche disciplinate all’articolo 1, comma 2 della legge 196/2009.
Si tratta dei soggetti, anche autonomi, che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell’elenco pubblicato dall’Istat.
Le precisazioni rese con la circolare n. 1/2015 eliminano ogni incertezza sottolineando come le classi di amministrazioni destinatarie non sono solo quelle dell’elenco Istat ma anche le autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni disciplinate all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001. Si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato comprese, tra le altre, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, istituzioni universitarie, Camere di commercio, aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compreso il Coni.
Il documento ricorda come numerose sono le aree di sovrapposizione tra le diverse classi di amministrazioni individuate. Peraltro, viene precisato come destinatarie dell’obbligo sono anche le amministrazioni locali. Ciò in quanto l’articolo 25 del decreto legge 66/2014 ha fissato anche per tali amministrazioni l’avvio dell’obbligo al 31 marzo 2015 nonostante la norma originaria dettata dall’articolo 1, comma 214 della legge 244/2007 richieda ancora un decreto ministeriale per la fissazione della tempistica. Tuttavia il riferimento alle amministrazioni locali è contenuto nell’elenco Istat e, di conseguenza, tali enti sono oramai prossimi destinatari di flussi elettronici di fatturazione. Considerata in ogni caso l’ampiezza delle categorie dei destinatari, quando non puntualmente individuati, ci si può avvalere delle indicazioni rese dalla circolare congiunta del Mef e della Presidenza del Consiglio n. 1 del 31 marzo 2014 con cui è stato precisato che nell’indice delle Pubbliche amministrazioni (Ipa), consultabile al sito www.indicepa.gov.it, individua per ogni ufficio destinatario di fatturazione elettronica la data dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo. In altri termini, la consultazione del sito dell’Ipa diviene un elemento di cui avvalersi per la puntuale individuazione dei destinatari.
Fatture, carta straccia per tutti
Dal prossimo 31 marzo fatturazione elettronica obbligatoria anche nei confronti di scuole, università, camere di commercio, aziende del servizio sanitario nazionale e autorithy indipendenti (Antitrust, Agcom, Consob ecc.). Oltre naturalmente agli enti locali. Tutti i documenti dovranno necessariamente passare dal SdI, il sistema di interscambio dati gestito dall’Agenzia delle entrate. Le fatture cartacee non potranno essere più accettate delle p.a., né naturalmente pagate. A precisare l’ambito soggettivo dell’ultimo step della fatturazione elettronica verso la p.a. è stata ieri la circolare interpretativa n. 1/2015, emanata congiuntamente dai Dipartimenti delle finanze e della funzione pubblica.
L’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti degli enti pubblici è stato introdotto dall’articolo 1, commi 209-214 della legge n. 244/2007. Il dm n. 55 del 3 aprile 2013 ha dettato le disposizioni attuative, individuando i soggetti interessati per classi omogenee. Dal 6 dicembre 2013 tutte le amministrazioni hanno potuto avviare la sperimentazione su base volontaria, previo accordo con i rispettivi fornitori. Nei confronti delle p.a. centrali dello Stato la fattura elettronica è divenuta obbligatoria a partire dal 6 giugno 2014. Per tutte le altre amministrazioni, esclusi gli enti locali, la decorrenza era stata invece fissata in origine al 6 giugno 2015.
Tuttavia, con il dl n. 66/2014 il governo ha deciso di anticipare i tempi, fissando il termine al 31 marzo 2015 per tutti gli enti e includendo anche le autonomie locali. Poiché il dm n. 55/2013 fa riferimento all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato predisposto annualmente dall’Istat, alcuni hanno ritenuto che la platea di applicazione dell’ulteriore ampliamento fosse composta solo dagli enti presenti nell’elenco.
Molti sono stati i quesiti pervenuti al Mef, al punto da spingere Finanze e Funzione pubblica a emanare la circolare di ieri. Il documento ricostruisce tutta l’evoluzione normativa, illustrando i profili soggettivi di ogni provvedimento legislativo. La classe più ampia di soggetti interessati è quella definita dall’articolo 1, comma 2 del dlgs n. 165/2001, che include tutte le amministrazioni dello Stato: scuole di ogni ordine e grado, regioni, province, comuni, comunità montane, università, istituti autonomi per le case popolari, camere di commercio, enti pubblici non economici, Ssn, Aran e le agenzie previste dal dlgs n. 300/1999 (nonché, in via provvisoria, il Coni).
L’articolo 1, comma 2 della legge n. 196/2009 richiama invece espressamente i soggetti indicati nell’elenco Istat, che viene pubblicato in G.U. entro il 30 settembre di ogni anno, e le autorità indipendenti. Da ultimo, si applica l’articolo 1, comma 209 della legge n. 244/2007, che fa riferimento alle amministrazioni autonome.
La circolare precisa che, a partire dal 31 marzo 2015, l’obbligo di fatturazione elettronica interessa tutti gli enti considerati dai tre provvedimenti. «È appena il caso di sottolineare come questo lungo elenco di soggetti, il più delle volte rappresentativi di categorie di amministrazioni, presenti amplissime aree di sovrapposizione», puntualizzano Mef e presidenza del consiglio.
Tutti coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di un qualsiasi ente pubblico, pertanto, dovranno emettere la fattura elettronica, pena la non accettazione da parte della p.a cessionaria/committente. Si ricorda che l’unico formato accettato dal sistema di interscambio è il formato FatturaPA, vale a dire un file XML la cui autenticità e integrità del contenuto vengono garantite tramite l’ apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura. I fornitori della p.a. possono comunque avvalersi di un intermediario per la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture elettroniche, ferma restando la propria responsabilità fiscale in merito al contenuto del documento.
Il Sole 24 Ore e ItaliaOggi – 10 marzo 2015