Dopo l’approvazione della delibera numero 2707 del 24 dicembre 2012, con cui la Regione Veneto ha prorogato la validità della graduatorie 2012 dell’Acn per i veterinari a tutto il 2013, una circolare del 31 dicembre 2012 a firma del dirigente dell’Uc Assistenza distrettuale e cure primarie, Renato Rubin, fornisce ulteriori chiarimenti ai Comitati zonali per la predisposizione delle graduatorie 2012. La circolare, tra le altre indicazioni, stabilisce che «per i veterinari in possesso della specializzazione, che abbiano svolto attività ai sensi dell’Acn, sarà riconosciuto un punteggio anche per l’attività svolta in un’area diversa da quella corrispondente alla graduatoria in cui è stata presentata domanda di inserimento, qualora la specializzazione sia equipollente per entrambe le aree». Come si ricorderà il termine ultimo per la presentazione delle domande era stato fissato in deroga al 4 agosto 2012.
Dato che l’Acn per la veterinaria convenzionata era stato recepito in Veneto solo con l’approvazione della delibera 989 del 5 giugno 2012.
«Le nuove disposizioni intervengono quando già i Comitati zonali hanno svolto gran parte del lavoro di valutazione delle domande e di predisposizione delle graduatorie – osserva Roberto Poggiani, segretario Fvm-Sivemp Veneto – con la conseguenza di causare, a questo punto, un ulteriore rallentamento delle operazioni e quindi un ritardo nella definizione delle graduatorie e nell’applicazione dell’Acn in Veneto. Di cui peraltro non sembrano ancora ben chiarite con precisione le coperture finanziarie e i “tempi” da attribuire all’esecuzione delle singole attività prestazionali».
La circolare, richiamate le disposizioni generali, ricorda anche che «in sede di stesura della prima graduatoria i 2 anni a prestazione e le 600 ore, condizioni considerate dall’Acn e riconosciute come requisito simile alle specializzazioni, avranno un punteggio analogo alle stesse e che a parità di punteggio prevale l’anzianità di laurea e in subordine l’anzianità anagrafica; che sia per l’attività svolta a ore che per quella svolta a prestazione, ai fini dell’inserimento nelle tre graduatorie, si applica il criterio della prevalenza, prendendo in considerazione tutto il periodo lavorativo, e i criteri di prevalenza di cui all’Allegato A) della DGR n. 989/2012; che i titoli professionali valutabili sono quelli previsti dall’Allegato A, Parte Seconda dell’ACN 29/7/2009 come modificato ed integrato dall’ACN 8/7/2010».
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 19 gennaio 2013