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    Servizi veterinari individuati “possibilmente” come strutture complesse. Così la legge di stabilità modifica il Dlgs 502

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche21 Ottobre 2014Nessun commento5 Minuti di lettura
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    dip prevIl testo bollinatato della legge di stabilità 2015, al comma 28 dell’articolo 39, introduce modifiche nell’organizzazione dei dipartimenti di prevenzione  con l’inserimento di tre nuovi commi  (4-bis, 4-ter e 4 quater) all’articolo 7-quater del decreto legislativo 502 del 1992. Stando alle integrazioni contenute nel nuovo testo il livello di organizzazione dovrà garantire le funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza e negli adempimenti comunitari in materia di controlli ufficiali. Le Regioni dovranno assicurare che le strutture organizzative del dipartimento di prevenzione siano dotate di personale adeguato per numero e qualifica. Inoltre tali strutture dovranno essere “possibilmente” individuate quali strutture complesse. Trova formulazione, quindi, con la vera e propria modifica del testo legislativo, la raccomandazione alle Regioni contenuta nell’articolo 18 del Patto per la Salute e che tanta contrarietà aveva suscitato nel luglio scorso.

    Tornando al testo della bozza di legge di stabilità, dopo il comma 4, secondo cui “i servizi veterinari operano quale centro di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell’ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi del servizio, nonchè della gestione  delle  risorse economiche attribuite”,  viene ora specificato che l’articolazione delle aree dipartimentali nelle attuali strutture organizzative (e cioè igiene e sanità pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;  sanità animale; igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) “rappresenta il livello di organizzazione che le Regioni assicurano per garantire le funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonchè l’osservanza degli obblighi comunitari” (4-bis); le Regioni assicurano che le medesime strutture organizzative “siano dotate di personale adeguato per numero e qualifica” a garantire “gli adempimenti comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal Regolamento (CE) 882/2004 e successive modificazioni” (4-ter); inoltre tali strutture organizzative “sono possibilmente individuate quali strutture complesse” (4-quater)

    All’attuazione delle disposizioni che modificano l’articolo 7 quater del 502/92, in materia di personale , la Legge di Stabilità provvede “nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da detti piani nonchè dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici”.

    I testi

    Il comma 28 dell’articolo 39 del testo bollinato della legge di stabilità 2015

    All’articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:  

    4-bis.L’articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le Regioni assicurano per garantire l’esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistnza, nonché l’osservanza degli obblighi comunitari”;

    4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b) d) c) ed f) del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4 bis, nonché l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) 882/2004 e successive modificazioni”;

    4-quater. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse”.

    All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, che modifica l’articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, in materia di personale, si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le Regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia di detti piani nonché dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici.

    Il testo dell’articolo 7-quater del decreto legislativo n. 502/1992

    Organizzazione del dipartimento di prevenzione

     1. Il dipartimento di prevenzione opera nell’ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia rganizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Il direttore del dipartimento è scelto dal direttore generale tra i dirigenti con almeno cinque anni di anzianita’ di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali,dell’assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.

     2.  Le regioni disciplinano l’articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanita’ pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate a:

      a) igiene e sanità pubblica;

      b) igiene degli alimenti e della nutrizione;

      c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

      d) sanita’ animale;

      e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

      f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

     3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unità operative, in  rapporto all’omogeneità  della disciplina di riferimento ed alle funzioni attribuite, nonchè alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza.

     4. I servizi veterinari operano quale centro di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell’ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi del servizio, nonche’ della gestione  delle  risorse economiche attribuite.

     5. Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le regioni possono prevedere, secondo le articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle funzioni di medicina  legale e necroscopica.

    Leggi anche Stabilità e Dipartimenti di prevenzione. Grave e preoccupante intervento legislativo. Allarme di sindacati e società scientifiche 

    A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 21 ottobre 2014 

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