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E’ sul Bur la Dgr che recepisce i tagli alla sanità 2015. Spesa per il personale, ecco le disposizioni del Veneto

personale due ssnE’ stata pubblicata sul Bur n. 89 del 18 settembre la delibera della giunta regionale n. 1169 che recepisce l’Intesa siglata tra il Governo e le Regioni relativa alla Manovra sul settore sanitario attuata, con gli articoli da 9-bis a 9-octies del Dl n.78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125. La delibera 1169 formalizza, quindi, le modalità con cui la Regione Veneto intende “assorbire” i tagli alla sanità per il 2015. Poiché è già decorso il primo semestre del 2015, al fine di poter garantire l’equilibrio economico e finanziario del sistema sanitario regionale per l’anno in corso, nonché la piena realizzazione dei risparmi previsti dalla normativa, ulteriori azioni e disposizioni operative di dettaglio vengono rinviate a successivi provvedimenti tecnici dell’Area Sanità e Sociale. L’Intesa prevede che le Regioni, al fine di salvaguardare i Lea, possono comunque conseguire l’obiettivo economico-finanziario previsto anche adottando misure alternative o aggiuntive.

Purché assicurino l’equilibrio del bilancio sanitario con il livello di finanziamento ordinario. Tali misure sono indicate nell’Allegato A alla Dgr.

EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE

Tra le voci indicate dall’Intesa Stato-Regioni per la rideterminazione del finanziamento della spesa sanitaria regionale anche l’efficientamento di quella per il personale a seguito della riduzione di strutture complesse e di strutture semplici conseguente al riordino della rete ospedaliera. Tale efficientamento, commenta l’assessore regionale, Luca Coletto, “è in atto in Veneto già da tempo, e comunque si può agire solo marginalmente sui costi dirigenziali, ma null’altro su tutto il resto”.

Nell’Allegato A della Dgr 1169/2015, a questo proposito, si sottolinea che la relazione illustrativa all’emendamento della legge di conversione del DL 78/2015, non prevede, per quanto riguarda le strutture complesse, alcuna riduzione dei fondi delle aziende del Ssr veneto in relazione agli standard da raggiungere. Sono, invece, previste riduzioni per le strutture semplici che corrispondono al differenziale della quota variabile aziendale della retribuzione di posizione assegnata per le stesse strutture semplici e quella affidata agli incarichi professionali, quale emerge dai dati del “Conto annuale” 2013. Peraltro con Dgr n. 1099/2014 sono state date indicazioni alle aziende del Ssr nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per una valorizzazione, anche economica, degli incarichi professionali che debbono essere attribuiti ai dirigenti delle strutture semplici eccedenti (si evidenzia che i vigenti Ccnl delle aree dirigenziali del Ssn non prevedono che la retribuzione di posizione attribuita ai dirigenti responsabili di struttura semplice sia superiore a quella dei dirigenti con incarico professionale).

A tal fine l’amministrazione regionale ha predisposto anche uno schema di regolamento per l’individuazione, graduazione ed attribuzione degli incarichi dirigenziali. Conseguentemente dovranno operare la riduzione dei fondi per la retribuzione di posizione, quantificandola con la modalità prevista dall’anzidetta relazione illustrativa, le aziende che a partire dal 1° gennaio 2015 hanno attribuito o attribuiranno ai dirigenti operanti nelle reti ospedaliere cui è stato revocato l’incarico di struttura semplice in attuazione della Dgr 2271/2013, altri incarichi dirigenziali di valore economico inferiore.

La riduzione dei fondi opererà dalla data di conferimento dei nuovi incarichi. I fondi di risultato ed i fondi del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro non sono comunque oggetto di riduzione in quanto le voci retributive dagli stessi finanziate non sono contrattualmente legate agli incarichi dirigenziali”

Di seguito riportiamo integralmente il punto C3 dell’allegato A alla Dgr1169/2015

C.3. EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE E DI STRUTTURE SEMPLICI CONSEGUENTE AL RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA

Il punto C 3 dell’Intesa Stato – Regioni del 2 luglio 2015 stabilisce che la riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dal decreto 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” comporterà in molte Regioni una riduzione di strutture semplici e complesse, da cui dovrà discendere una rideterminazione dei relativi incarichi cui sono associate specifiche voci retributive che a normativa vigente confluirebbero nei fondi della contrattazione integrativa.

L’intesa prevede conseguentemente che le risorse relative al trattamento accessorio, liberate a seguito delle riorganizzazioni correlate al rispetto degli standard ospedalieri, siano portate permanentemente in riduzione dell’ammontare complessivo dei fondi destinati annualmente al trattamento accessorio.

Inoltre, la legge di conversione del DL 19 giugno 2015, n. 78 (c.d decreto Enti locali) ha introdotto nello stesso decreto l’articolo 9 quinquies secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.

In relazione alle predette disposizioni si rappresenta, in primis, che il Piano Socio Sanitario regionale, approvato con L.R. 29 giugno 2012, n. 23, ha già previsto la riorganizzazione della rete ospedaliera veneta e che la stessa riorganizzazione è stata attuata con la D.G.R. n. 2122 del 19 novembre 2013. In particolare la nuova rete ospedaliera ed, in particolare, il numero e la tipologia delle strutture complesse che la compongono, è stata definita sulla base di standard che anticipavano quelli poi previsti dal regolamento approvato con decreto 70/2015. Si evidenzia, inoltre, che la D.G.R. n. 2271 del 10 dicembre 2013, recante linee guida per la predisposizione del nuovo atto aziendale, ha dato attuazione, per quanto riguarda le strutture semplici, ivi comprese quelle ospedaliere e quelle riferite alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, alle indicazioni formulate dal Comitato per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza che fissavano lo standard di 1,31 strutture semplici per struttura complessa. Tale standard risulta essere stato adottato da tutti gli atti aziendali. I provvedimenti regionali di cui sopra e quelli aziendali attuativi sono stati tutti adottati anteriormente al 2015. Premesso quanto sopra va comunque sottolineato che la relazione illustrativa all’ emendamento della legge di conversione del DL 78/2015 che ha introdotto l’articolo 9 quinquies, non prevede, per quanto riguarda le strutture complesse, alcuna riduzione dei fondi delle aziende del SSR veneto in relazione agli standard da raggiungere.

Sono, invece, previste riduzioni per le strutture semplici che corrispondono al differenziale della quota variabile aziendale della retribuzione di posizione assegnata per le stesse strutture semplici e quella affidata agli incarichi professionali, quale emerge dai dati del “Conto annuale” 2013.

Peraltro con D.G.R. n. 1099 del 1 luglio 2014 sono state date indicazioni alle aziende del SSR, nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per una valorizzazione, anche economica, degli incarichi professionali che debbono essere attribuiti ai dirigenti delle strutture semplici eccedenti (si evidenzia che i vigenti CCNL delle aree dirigenziali del SSN non prevedono che la retribuzione di posizione attribuita ai dirigenti responsabili di struttura semplice sia superiore a quella dei dirigenti con incarico professionale).

A tal fine l’amministrazione regionale ha predisposto anche uno schema di regolamento per ALLEGATOA alla Dgr n. 1169 del 08 settembre 2015 pag. 6/8 l’individuazione, graduazione ed attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Conseguentemente dovranno operare la riduzione dei fondi per la retribuzione di posizione, quantificandola con la modalità prevista dall’anzidetta relazione illustrativa, le aziende che a partire dal 1° gennaio 2015 hanno attribuito o attribuiranno ai dirigenti operanti nelle reti ospedaliere cui è stato revocato l’incarico di struttura semplice in attuazione della D.G.R. 2271/2013, altri incarichi dirigenziali di valore economico inferiore.

La riduzione dei fondi opererà dalla data di conferimento dei nuovi incarichi. I fondi di risultato ed i fondi del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro non sono comunque oggetto di riduzione in quanto le voci retributive dagli stessi finanziate non sono contrattualmente legate agli incarichi dirigenziali. 

20 settembre 2015 

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