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Il Veneto vieta la catena agli animali d’affezione. Eccezioni solo per ragioni sanitarie o di sicurezza certificate dal veterinario

Cane-alla-catena1Il Consiglio regionale veneto ha approvato una legge che vieta di tenere gli animali d’affezione a corda o a catena salvo che per ragioni sanitarie o di sicurezza documentabili e certificate dal veterinario.  “Una legge di civiltà”, ha spiegato il relatore Leonardo Padrin, destinata a superare vecchie mentalità e a creare una cultura di rispetto del benessere animale Cani e animali di affezione non potranno più essere sottoposti a strumenti di costrizione, se non per specifiche e accertate esigenze di sicurezza o veterinarie, e dovranno usufruire di appositi recinti di adeguate dimensioni, anche in deroga ai regolamenti urbanistici. La nuova legge prevede anche che gli animali di compagnia abbiano libero accesso a giardini pubblici, parchi e spiagge purché tenuti a guinzaglio e con museruola o altri strumenti contenitivi.

Non potranno entrare nelle aree giochi per i bimbi, contrassegnate da appositi segnali di divieto. Potranno invece scorazzare liberamente, senza guinzagli e museruola, negli spazi a loro destinati.

La proposta di legge modifica, in due articoli, la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.

Art. 1 – 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:

‘2 bis. Al detentore di animali di affezione è vietato / utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simiilare sul suolo privato salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza.

Art. 2 – Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:

“6 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei  cani e dei gatti e le modalità di detenzione degli anirnali di affezione. con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.

Il testo approvato dalla V commissione e inviato in consiglio

Ansa – 13 giugno 2014   

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