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In pensione più tardi per avere lo stesso importo. Dal 2016 l’aspettativa di vita lima l’entità dei trattamenti

pensioni-Webdi Fabio Venanzi. Dal prossimo anno le quote contributive della pensione saranno più basse rispetto al passato. È questo l’effetto del decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22 giugno 2015 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 154 il 6 luglio 2015). La quota contributiva è la trasformazione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro nel corso del tempo (cosiddetto montante) che al momento del pensionamento diventa quota di pensione attraverso l’applicazione di coefficienti di trasformazione legati all’età posseduta dal lavoratore. Maggiore è l’età, più alta sarà la pensione perché il coefficiente sarà superiore. Tuttavia sul calcolo non incide solo il fattore anagrafico ma anche la maggiore contribuzione che il lavoratore versa per effetto del prolungamento dell’attività.

I coefficienti sono stati gli stessi dal 1996 (anno di entrata a regime delle quote contributive) fino al 2009. Poi la riforma Damiano ha previsto la revisione dei coefficienti per il triennio 2010/2012 e successivamente la manovra estiva 2010 (Dl 78/2010) ha stabilito la modifica unitamente agli incrementi legati alla speranza di vita. Pertanto i nuovi coefficienti saranno applicati per il triennio 2016/2018. Dal 2019 gli incrementi alla speranza di vita passeranno da triennali a biennali e, di conseguenza, anche i coefficienti di trasformazione saranno adeguati con la stessa periodicità.

I nuovi coefficienti saranno applicati a tutte le pensioni che avranno decorrenza dal prossimo 1° gennaio. Infatti non conta la data di risoluzione del rapporto di lavoro ma il momento in cui il lavoratore decide di accedere alla pensione. Quindi i soggetti che hanno già maturato un diritto a pensione hanno la convenienza a cessare entro novembre (o entro il 30 dicembre per le gestioni che pagano pensioni inframensili come quella dei dipendenti pubblici) affinché il trattamento pensionistico venga messo in pagamento con i coefficienti più generosi.

Occorre precisare che l’impatto sull’importo di pensione è davvero contenuto, almeno per chi è soggetto al sistema misto. Un soggetto che a novembre compie 67 anni e ha un montante accumulato di 200mila euro, avrebbe una quota contributiva di pensione pari a 11.652 euro, mentre a gennaio 2016 (fermi restando l’età e il montante accumulato) scenderebbe a 11.400 euro annui lordi.

Confrontando i coefficienti previsti nel 1995 con quelli che andranno a regime il prossimo anno si nota che il valore della legge Dini per i 65 anni (6,136%) lo si ritrova a 69 anni (6,135%). Ciò significa che l’andamento demografico negli ultimi 20 anni ha comportato un aumento della speranza di vita di quattro anni.

Per gli assegni ridotti adeguamento all’inflazione più elevato

Gli importi delle pensioni cambiano nel corso del tempo? L’adeguamento automatico dell’importo degli assegni pensionistici all’inflazione, in modo analogo a come lo conosciamo oggi, è stato previsto dalla riforma Amato del 1992 e poi confermato a fine 1998, ma in quegli anni si applicava in modo indifferenziato alle pensioni di qualunque importo.

Dal 2001 (legge 388/2000), è stata introdotta una differenziazione in base all’importo percepito: rivalutazione piena per gli assegni fino a tre volte il trattamento minimo, 90% per le fasce comprese tra tre e cinque volte, 75% per la parte eccedente. L’applicazione era a scaglioni, quindi anche gli importi più elevati beneficiavano in parte della perequazione al 100 e al 90 per cento.

Tuttavia successivamente questo meccanismo non è stato sempre applicato perché si è intervenuti “facendo cassa sui pensionati” che in qualche caso sono diventati tali grazie a norme troppo generose e di cui, ancora oggi, subiamo gli effetti.

Ad esempio nel 2008 non è stato riconosciuto nessun adeguamento per gli importi superiori a otto volte il minimo. La norma, impugnata davanti alla Consulta, ha superato il vaglio costituzionale poiché applicata per un solo anno a importi piuttosto elevati che presentavano margini di resistenza all’erosione determinata dall’inflazione.

In piena crisi finanziaria, il decreto legge 201/2011 ha bloccato, per il biennio 2012-2013, l’adeguamento all’inflazione delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo (1.405,05 euro lordi), lasciandolo “pieno” per quelli di importo inferiore.

Dal 2014, la legge di stabilità ha superato il blocco e ha riconosciuto, seppur parzialmente, l’adeguamento all’inflazione eliminando il meccanismo a fasce fino al 2016: misura piena per gli importi fino a tre volte il trattamento minimo, 90% per quelli compresi tra tre e quattro volte il minimo, 75% per importi fino a cinque volte e 50% fino a sei volte. Nessun aumento per le pensioni di importo superiore.

La Corte costituzionale, con la sentenza 70 di quest’anno, ha dichiarato troppo pesanti gli effetti del blocco della perequazione per il biennio 2012-2013 e, per effetto della decisione, sarebbero dovute tornare in vigore le fasce del 2001. Il governo, però, per limitare gli effetti finanziari della sentenza sul bilancio dello Stato, con il decreto legge 65/2015 ha introdotto un complicato meccanismo (per i dettagli si veda l’articolo qui sotto) che determina una rivalutazione molto contenuta, data dalla sovrapposizione del nuovo sistema di calcolo per il 2012-2013 e di quello già previsto per il triennio 2014-2016.

L’importo accumulato si rivaluta in base al Pil

Dal 1° gennaio 2012 anche i lavoratori che avevano almeno diciotto anni di contributi entro il 1995 sono soggetti al sistema contributivo con riferimento alle anzianità maturate dopo il 2011.

Il sistema contributivo, fino a quel momento utilizzato in parte o integralmente, rispettivamente per le persone con meno di diciotto anni di contributi al 1995 o privi di qualsiasi anzianità contributiva alla stessa data, prevede la capitalizzazione di quanto versato dal lavoratore e dal datore di lavoro. In altri termini l’ammontare versato in un anno va a finire nell’estratto conto dell’interessato e costituisce il montante contributivo.

Tale importo viene annualmente rivalutato da un tasso di capitalizzazione che è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolato dall’Istat, con riferimento al lustro precedente l’anno da rivalutare.

Dal 1996, anno di entrata in vigore della riforma Dini, che ha istituto la quota contributiva, tale indice ha sempre assunto valori generosi. Solo dal 2009 è diminuito notevolmente, fino ad arrivare, nel 2014, a 0,1643 per cento. Ma l’indice che si sarebbe dovuto applicare per le pensioni aventi decorrenza dal 2015 sarebbe stato addirittura negativo, poiché l’Istat aveva certificato un valore di -0,1927 per cento.

Per la prima volta il montante sarebbe stato svalutato. È da dire, tuttavia, che ciò non avrebbe comportato una erosione dei contributi effettivamente versati dal lavoratore visto che negli anni precedenti, come è stato detto, l’indice ha assunto valori sempre positivi. Si consideri che la media aritmetica degli indici relativi al periodo 1996-2008 è pari a 4,37 per cento.

Nel silenzio della norma che non aveva contemplato tale possibilità, l’Inps aveva previsto – salvo diverse indicazioni dei Ministeri vigilanti – di applicare un indice pari a 1. Quindi le somme accantonate al 31 dicembre 2013 non sarebbero state né svalutate né rivalutate.

Solo con il Dl 65/2015 è stato previsto che tale indice non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. Pertanto il montante non viene svalutato, ma la rivalutazione degli anni successivi sarà limitata alla differenza tra l’indice positivo calcolato e quello negativo (e neutralizzato a 1 nell’anno precedente).

In fase di conversione in legge del decreto si è stabilito che, in fase di prima applicazione, tale meccanismo di recupero non opera sulle rivalutazioni successive. Ne deriva che l’indice negativo relativo a quest’anno è definitivamente calcolato a 1 senza conguagli sulle annualità successive.

Il Sole 24 Ore – 12 agosto 2015 

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