Alla luce delle richieste di chiarimenti e dalla notizie apparse sulla stampa, la Direzione generale Igiene e sicurezza degli alimenti del Minsalute ha inviato agli assessorati regionali alla Sanità, agli uffici sanitari di frontiera e ai Nas un’informativa sull’uso di insetti in campo alimentare con specifico riferimento all’applicabilità del Regolamento (UE) 2015/2283 sui “novel food” in vigore dal 1° gennaio.
Sulla base del Regolamento (UE) 2015/2283, alcuni Stati membri hanno ammesso a livello nazionale la commercializzazione di qualche specie di insetto in un regime di “tolleranza”. E’ stato comunque stabilito che per le specie in questione deve essere presentata una domanda di autorizzazione per definire le condizioni atte a garantirne la sicurezza d’uso per una libera circolazione sul mercato UE. Gli Stati membri che ne hanno ammesso la commercializzazione prima del 1 gennaio 2018 possono continuare a mantenerle sul loro mercato.
In Italia non è stata ammessa alcuna commercializzazione di insetti e pertanto la commercializzazione come alimento di un insetto o di un suo derivato potrà essere consentita solo quando sarà rilasciata a livello UE una specifica autorizzazione in applicazione del regolamento (UE) 2015/2283.
Nella premessa il direttore generale Gaetana Ferri sottolinea che tutti i prodotti che rientrano nelle categorie definite dal Regolamento in questione, privi di una storia significativa di consumo alimentare nell’Unione Europea al 15 maggio del 1997, sono da considerarsi “novel food”. Di conseguenza, ai fini di un eventuale impiego alimentare, richiedono una preventiva autorizzazione a livello UE previo accertamento della loro sicurezza alle quantità di assunzione proposte.
La circolare ministeriale segnala anche che, a differenza di quanto previsto dal precedente Regolamento (CE) 258/97, l’autorizzazione di un novel food deve essere richiesta ora alla Commissione europea, seguendo le linee guida recentemente pubblicate dall’Efsa. Resta fermo che il novel food può essere immesso in commercio solo dopo il rilascio dell’apposita autorizzazione, alle condizioni stabilite dalla stessa.
Ciò premesso, continua la nota, ai fini dell’impiego alimentare gli insetti e i loro derivati si configurano tutti come novel food e che al momento nessuna specie di insetto (o suo derivato) è autorizzata per tale impiego.
In riferimento all’articolo 35 del Regolamento (UE) 2015/2283 sulle “Misure transitorie”, va chiarito che alcuni Stati membri hanno ammesso a livello nazionale la commercializzazione di qualche specie di insetto in un regime di “tolleranza”. E’ stato comunque stabilito, con lo stesso articolo, che per le specie in questione deve essere presentata una domanda di autorizzazione, al fine di definire le condizioni atte a garantirne la sicurezza d’uso per una libera circolazione sul mercato UE. Nel frattempo gli Stati membri che ne hanno ammesso la commercializzazione prima del 1 gennaio 2018 possono continuare a mantenerle sul loro mercato.
In Italia non è stata ammessa alcuna commercializzazione di insetti e pertanto la commercializzazione come alimento di un insetto o di un suo derivato potrà essere consentita solo quando sarà rilasciata a livello UE una specifica autorizzazione in applicazione del regolamento (UE) 2015/2283.
nota ministeriale 8 gennaio 2018
fonte Minsalute – 16 gennaio 2018