E’ stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica. Le regole dettagliate per il piano dei controlli in tema di biologico sono contenute entro il Titolo IV del Reg. 889/2008 della Commissione Europea, e riferito al Regolamento 834/2007 su produzione ed etichettatura dei prodotti bio. Ora il nuovo regolamento – che si applicherà dal primo gennaio 2014 – introduce alcune correzioni al precedente regolamento 889, in particolare circa lo scambio di informazioni tra Stati Membri; tra operatori e autorità di controllo; requisiti minimi di campionamento del piano di controlli; e sulla pubblicità di info centrali per la rassicurazione dei consumatori.
Viene stabilito un numero minimo campioni da controllare ogni anno a garanzia del marchio UE. E va pubblicata la lista degli operatori assoggettati ai controlli.
Vediamo nel dettaglio.
Il testo
Vi sono alcuni articoli che segnano un nuovo percorso di maggiore trasparenza e coinvolgimento tra tutti i partner deputati a garantire una filiera del biologico a prova di frodi. E che vanno verso un maggiore coordinamento dell’impianto europeo. Vediamoli.
– Articolo 63(2):(d) in caso di diversi organismi di controllo/autorità di controllo di diversi paesi, si accetta lo scambio di informazioni tra di essi in carico agli operatori o controllati;(e) nel caso gli operatori cambino autorità di controllo o organismo di controllo, accettano che i dossier vengano trasmessi alla nuova autorità o organismo di controllo;(f) Nel caso in cui l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, accetta di informare senza indugio la autorità di controllo rilevante e competente
(g) in caso l’operatore si ritiri dal sistema di controllo accetta che il dossier relativo ai controlli sia tenuto per un periodo di 5 anni;
(h) gli operatori accettano che le autorità di controllo pertinente o gli organismi di controllo siano informati senza indugio di ogni irregolarità o infrazione che riguardi lo status di biologico dei propri prodotti come ricevuti da altri operatori o fornitori-subcontraenti.
Tale misura sembra di particolare interesse per l’Italia, che ha sofferto diverse infrazioni e frodi circa il biologico.
L’articolo 65(2) riguarda poi il numero di campioni che le autorità di controllo devono coprire durante i controlli (almeno pari al 5% degli operatori controllati). La scelta degli operatori da controllare va fatta a partire dalla valutazione del rischio di non conformità. In ogni caso poi vi siano sospetti che prodotti o tecniche non autorizzati per il biologico siano stati adottati, non compare un numero minimo di campioni.
Glia articoli 92 e 92 b riguardano le procedure di scambio di informazioni tra gli Stati membri in caso di irregolarità e infrazioni. Questo è un altro aspetto delicato e che può garantire una migliore regia complessiva della filiera del biologico. Inoltre viene garantita la pubblicità delle informazioni rilevanti su ogni operatore, anche su internet, relative all’assoggettamento al sistema di controllo (LISTA come da art. 28, comma 5 del Reg. (CE) 834/2007(CE). Questa è una misura potenzialmente interessante e in grado di mantenere o ripristinare la fiducia dei consumatori.
Circa il 46% degli italiani consuma almeno saltuariamente prodotti bio, con ben il 12% che lo fa regolarmente, per un totale di 6 milioni di consumatori (dati Coldiretti/Swg). Il mercato del BIO vale circa 3 miliardi di euro. Le frodi recentemente balzate all’onore della cronaca (maxi-sequestro di soia e mais anche GM dall’Ucraina lo scorso aprile) hanno dimostrato la necessità di una migliore e più efficace governanceeuropea per impedire raggiri e speculazioni, in un momento in cui il BIO continua a piacere (nel 2012 è cresciuto del 7%).
Ora, il nuovo Regolamento è sicuramente benvenuto e promette di colmare alcune delle falle. Anche se lascia fuori gli Stati non europei, sui quali bisogna mantenere alta la vigilanza per un rispetto di regole commerciali europee- troppo spesso eluse-.
Vai al Regolamento (UE) 392/2013
7 maggio 2013