La Direzione generale della sanità animale del Ministero della Salute ha inviato alle Regioni e agli Istituti zooprofilattici il “Piano di sorveglianza nazionale per l’Influenza aviaria“ relativo all’anno 2014. Tale piano dovrà essere portato a conclusione entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Il metodo di sorveglianza da attuare nel 2014 in Italia è stato definito in base al rischio, tenendo in considerazione i seguenti fattori: ubicazione delle aziende avicole in prossimità di zone umide, stagni, paludi, laghi, fiumi o litorali marini dove possono raccogliersi gruppi di volatili acquatici selvatici (Allegato 1); ubicazione delle aziende avicole in zone ad alta densità di volatili selvatici migratori, in particolare di quelli definiti “specie bersaglio” per l’individuazione del virus H5N1 dell’HPAI, elencati nella parte 2 dell’Allegato II della Decisione della Commissione 2010/367/UE; presenza di aree ad alta densità di aziende avicole (DPPA) (Allegato 2)
Inoltre struttura e gestione del sistema produttivo avicolo; situazione epidemiologica presente e pregressa (fattori di rischio di introduzione diffusione rilevati nel corso delle precedenti epidemie) (Allegato 6); – flusso e tipologia di scambi commerciali; tipologia produttiva e biosicurezza degli allevamenti commerciali di specie a rischio (presenza nell’azienda di categorie di pollame a lunga vita produttiva, multietà e multi specie); presenza di aziende avicole in cui il pollame o altri volatili sono tenuti all’aperto in strutture che non possono essere sufficientemente protette dal contatto con i volatili selvatici.
In base al rischio di introduzione e/o di diffusione verranno testati sia allevamenti del settore industriale sia del settore rurale (svezzatori, commercianti e rurali).
L’industria avicola intensiva italiana presenta una continuità produttiva nel corso dell’anno non collegata a particolari attività stagionali. I singoli allevamenti devono praticare, tra un ciclo produttivo e l’altro, idoneo vuoto biologico e sanitario come richiesto dalla normativa vigente. Il settore rurale ha generalmente un andamento stagionale.
Le misure applicate in caso di focolaio di virus influenzali sono quelle previste nella direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE e nella decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE. In caso di isolamento di virus influenzale tipo A del sottotipo H5 di cui sia sospetta o confermata l’appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1 verranno adottate le misure stabilite dalla decisione 2006/135/CE recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame della Comunità e la decisione 2006/563/CE recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE.
13 febbraio 2014 – riproduzione riservata