In caso di assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il dipendente pubblico deve fruire dei premessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei contratti nazionali. Solo in caso di concomitanza di queste assenze con una incapacità lavorativa, trovano, invece, applicazione le ordinarie regole di giustificazione dell’assenza per malattia. Con la circolare 2/2014, la Funzione pubblica fa chiarezza sulla portata del comma 5 ter dell’articolo 55 septies del Dlgs 165/2001, così come modificato dal Dl 101/2013. Facendo un passo indietro, ricordiamo che l’Aran, in alcuni orientamenti applicativi, aveva affermato che l’assenza per le visite, terapie ed esami fosse da imputare a una delle casistiche di assenza “a scelta” tra: ferie, malattia, permessi ex Ccnl.
Questi orientamenti facevano comunque riferimento alla versione dell’articolo 55 septies prima della modifica apportata. Alla luce, però, di questa interpretazione, i dipendenti spesso imputavano a malattia l’intera giornata, nonostante la visita specialistica o l’esame, di fatto occupasse solo una piccola parte del tempo lavorativo.
Ecco, quindi, che il legislatore con il Dl 101/2013 modifica il disposto normativo, prevedendo che nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami, il permesso è giustificato anche in ordine all’orario con attestazione del medico che ha svolto la prestazione.
L’introduzione del concetto di «permesso» e «anche in ordine all’orario» ha gettato scompiglio nelle amministrazioni, le quali si sono chieste se la nuova versione dell’articolo 55 septies contenesse una nuova forma di permesso per “malattia a ore”.
Il chiarimento arriva solamente ora dalla Funzione pubblica. Vi sono due casi di imputazione dell’assenza per lo svolgimento di visite specialistiche o esami: se le visite sono possibili in un contesto in cui il dipendente può svolgere attività lavorativa (e quindi non è in uno stato di malattia), il lavoratore deve fruire dei permessi per documentati motivi personali previsti dal Ccnl (come, ad esempio, i permessi brevi o la banca delle ore); diversamente, per il caso di concomitanza tra queste assenze e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole di giustificazione dell’assenza per malattia, compresa, ovviamente, la possibilità di disporre le visite fiscali e la decurtazione dei primi dieci giorni prevista dal Dl 112/2008.
La circolare precisa anche che può essere sufficiente un’unica certificazione in presenza di dipendenti che devono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro.
Il Sole 24 Ore – 25 marzo 2014