E’ arrivato questa mattina, con 357 voti favorevoli, 125 contrari e 7 astenuti, il via libera dalla Camera al disegno di legge costituzionale: Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, già approvato in prima deliberazione dal Senato. A favore del disegno di legge hanno votato Pd, Area popolare (Ncd-Udc), Pi-Cd e Scelta civica. Parere contrario è invece arrivato da Fi, Ln, Fdi-An, Alternativa libera e Sel. I deputati del M5s non hanno partecipato al voto denunciando il tentativo in atto di “rovina della Costituzione imposto con metodi fascisti”. Non sono certo mancati i dissensi anche all’interno degli stessi partiti. Il testo
Tra i deputati del Pd, Stefano Fassina non ha partecipato al voto, mentre Gianni Cuperlo, Rosy Bindi e Alfredo D’Attorre hanno annunciato che, se non ci saranno modifiche al testo nel corso del prossimo esame al Senato, questo potrebbe diventare il loro “ultimo sì”.
Anche Forza Italia si è ‘spaccata’: Gianfranco Rotondi, durante il suo intervento, ha annunciato voto favorevole al provvedimento, nel mentre, 18 deputati vicini a Denis Verdini – e dunque ‘fedeli’ alla linea pro-patto del Nazareno – hanno messo nero su bianco il loro “dissenso” rispetto alle indicazioni del leader di compattarsi sul voto contrario.
Il testo tornerà ora all’esame di Palazzo Madama.
Quanto al testo del provvedimento, per la sanità cambiano i rapporti di “forza” tra Stato e Regioni. Con il nuovo articolo 117 del titolo V, infatti, si ampliano le competenze statali prevedendo l’esclusività della potestà legislativa dello Stato non solo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ma anche nelle “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute e per le politiche sociali”.
Questa la nuova lettera m) dell’art. 117 modificato dalla Camera:
(…) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(…)
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare (…).
Alle Regioni, invece, resta “la potestà legislativa in materia di (…) di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali”.
C’è infine anche una cosiddetta clausola di “supremazia”, per la quale lo Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva qualora “lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.
Addio alla competenza concorrente, anche in Sanità
Nel nuovo testo dell’articolo 117, secondo comma, tra le materie nelle quali allo Stato è riconosciuta potestà legislativa esclusiva figurano quelle di cui alle lettere: m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale.
Nell’ambito della competenza regionale, una novità appare l’individuazione di specifiche materie attribuite a tale competenza, che allo stato è individuata solo in via residuale (essendo ascrivibile ad essa tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale). In base al nuovo articolo 117, terzo comma, spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia, tra l’altro, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale. Di significativo rilievo è inoltre l’introduzione di una ‘clausola di supremazia’, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).
La sintesi dei contenuti a cura del Servizio studi della Camera
I testi a fronte con le modifiche apportate da Senato e Camera
Quotidiano sanità e Sole 24 Ore sanità – 10 marzo 2015