Le novità più salienti del nuovo testo della legge delega sulla PA licenziato l’altro ieri e all’esame in Aula, riguardano l’inserimento della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del Ssn all’interno del nuovo ruolo unico della dirigenza regionale. Restano invece fuori la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. Nuove norme anche per la nomina della terna dirigenziale delle Asl. Lo scorso mercoledì è arrivato il primo via libera, dalla commissione Affari Costituzionali del Senato al Ddl di riforma della Pa. “Ora senza perdere un minuto andiamo alla discussione in Aula”, ha detto il ministro Marianna Madia, al termine della seduta. L’Aula del Senato, che ha già iniziato la discussione sul Ddl con la relazione del relatore Giorgio Pagliari (Pd), proseguirà l’esame del testo dal prossimo mercoledì 8 aprile. Nonostante si sia ancora in fase di prima lettura, l’intenzione del Governo è quella di chiudere l’intera pratica prima della prossima estate.
Passando ad analizzare il testo, diversi sono stati i cambiamenti apportati dalla I commissione di Palazzo Madama rispetto al provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri.
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Queste le principali misure che riguardano le pubbliche amministrazioni sanitarie.
Articolo 9 (Dirigenza pubblica)
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici:
Con riferimento all’inquadramento dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali e degli enti pubblici di ricerca.
Con riferimento all’inquadramento dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, di un ruolo unico dei dirigenti regionali. L’istituzione del ruolo unico riguarderà anche la dirigenza amministrativa, professionale (ndr. avvocati, ingegneri, architetti, geologi, attuari) e tecnica (ndr. sociologi, analisti e statistici) del Servizio sanitario nazionale. Viene esclusa, invece, la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria (ndr. farmacisti, dirigenti professioni sanitarie, biologi, chimici, fisici, psicologi) del Ssn. Viene inoltre eliminata la distinzione in due fasce.
Con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato. Gli incarichi dirigenziali avranno una durata di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell’incarico dirigenziale in essere, per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico.
Con riferimento ai dirigenti privi di incarico viene prevista la decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità.
Con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione.
Con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione:
– selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l’inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell’ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio;
– sistema di verifica e di valutazione dell’attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall’incarico e possibilità di reinserimento soltanto all’esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità;
– selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l’inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall’incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.
Art. 10. (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche)
Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell’orario di lavoro, per l’adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l’utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale, fissando obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell’infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
Quotidiano sanità – 3 aprile 2015