Basta (forse) con i condizionamenti della politica e con l’ingerenza dei partiti. Massima trasparenza negli atti, violazione di leggi, del principio di buon andamento e dell’imparzialità. Poi conti in regola e rispetto dei bilanci di salute concordati con la regione. E basta «mala gestio». O addio poltrone, si dovranno fare i classici scatoloni e scatterà la decadenza automatica dall’incarico. Per i direttori generali di Asl e ospedali, i manager che governano sul territorio una spesa che quest’anno dovrà attestarsi a quota 111 miliardi, cambiano le regole d’ingaggio. Al prossimo “giro”, ma tra non pochi mesi, in attesa che si definiscano tutti gli atti attuativi, si ricomincia dall’albo (o elenco) unico nazionale. E anche per le altre due figure della triade di comando degli enti sanitari – i direttori sanitari e amministrativi – ripartirà un nuovo percorso di scelta. Lontani dalle clientele politiche o sindacali, è l’auspicio. Il testo
È la scommessa della trasparenza e della manageralità, ma quella «vera», il filo conduttore della riforma per la selezione dei manager delle aziende Ssn, sbarcata ieri sera in Consiglio dei ministri nel grappolo dei decreti delegati della “legge Madia” sulla Pa (comma 1, lettera p), articolo 11 della legge 124/2015). «La scelta dei Dg incide sulla spesa e la qualità delle cure. Dovremo però pensare per il futuro anche a forme premiali, come avviene in tutte le aziende », ha detto la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. «È quello che chiedevamo», secondo il presidente di Fiaso (organizzazione dei Dg), Francesco Ripa di Meana, secondo il quale però ora vanno riviste retribuzione e rapporto di lavoro dei manager, e le stesse norme sulla revoca dall’incarico. Apprezza anche la Cgil, salvo temere, con Massimo Cozza e Cecilia Taranto, che «si premi solo chi taglia la spesa anziché chi garantisce le cure».
Intanto cambia la musica. Con i manager che potranno accedere all’albo solo se non hanno 65 anni e che avranno vita dura per il rinnovo degli incarichi. L’elenco dei Dg sarà istituito presso il ministero della Salute e se ne occuperà una speciale commissione, nominata ogni due anni non rinnovabile. Si farà una selezione dopo avviso pubblico e saranno valutati titoli e competenze (per il testo www.sanita24). Il punteggio massimo sarà di 100 punti e saranno inseriti nell’albo solo quanti conseguiranno un punteggio non inferiore a 75. La nomina sarà regionale dopo avviso pubblico dell’incarico messo a bando. Ancora una commissione locale valuterà i candidati e proporrà al governatore un terna di nomi tra cui sarà pescato il prescelto. Non che la politica non c’entri, insomma. Anche se sarebbe impossibile, forse ingiusto. Sperando che qualità e capacità siano premiate sempre. E che la trasparenza però vinca.
Una scommessa che vale anche per direttori sanitari e amministrativi, per i quali salta l’attuale discrezionalità dei manager. Che oggi, quando condizionati dai partiti, potrebbero fare altrettanto sulle altre due figure. Ma questa è un’ipotesi. Sperando che presto la musica cambi davvero.
MA ANALIZZIAMO NEL DETTAGLIO IL PROVVEDIMENTO SULLE NOMINE ASL.
L’articolo 1 disciplina l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. L’elenco, istituito presso il Ministero della Salute, dovrà essere aggiornato con cadenza biennale. Sempre ogni due anni, per la formazione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei, verrà nominata una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza Stato Regioni. I componenti della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell’elenco. La commissione dovrà procedere alla formazione dell’elenco nazionale entro 120 giorni dalla data di insediamento. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età in possesso di: diploma di laurea; comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori; attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell’elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Non possono essere reinseriti nell’elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza.
L’articolo 2 riguarda poi le disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale. Qui viene innanzitutto precisato che le Regioni potranno procedere a nominare direttori generali esclusivamente gli iscritti all’elenco nazionale. Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, procederà poi una valutazione per titoli e colloquio dei candidati, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. A quel punto verrà proposta al Presidente della regione una terna di candidati nell’ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire. Nel decreto viene inoltre specificato che, nella terna proposta, non potranno essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte, presso la stessa azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del Servizio sanitario nazionale.
All’atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni dovranno definire e assegnare, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. La durata dell’incarico di direttore generale non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario verrà scelto tra i soggetti inseriti nell’elenco nazionale. Per assicurare l’omogeneità nella valutazione dell’attività dei direttori generali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, verranno definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare tale attività.
Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro sessanta giorni, dovrà verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza immediata dall’incarico con risoluzione del relativo contratto. L’immediata decadenza del direttore generale potrà avvenire, inoltre, in caso di gravi e comprovati motivi o nel caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza. I provvedimenti di decadenza dovranno essere comunicati al Ministero della salute per la cancellazione dall’elenco nazionale del soggetto decaduto dall’incarico.
L’articolo 3 specifica che quanto previsto agli articoli 1 e 2 si applica anche alle aziende ospedaliero universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l’intesa del Presidente della Regione con il Rettore.
Si passa poi all’articolo 4 che disciplina le disposizioni per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Per la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso l’elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l’incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
L’articolo 5 sottolinea come il conferimento di questi incarichi sia incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
Fino all’istituzione dell’elenco nazionale e degli elenchi regionali, come spiegato dalle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 6, si continueranno ad applicare le misure tutt’ora vigenti.
All’articolo 7 si precisa le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
L’articolo 8 spiega che la partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali saranno a titolo gratuito. Infine, all’articolo 9, vengono esplicitate le abrogazioni normative previste dopo l’entrata in vigore delle norme contenute nel decreto. (da Giovanni Rodriguez – Quotidiano sanità)
21 gennaio 2016