Limite fisso di 65 anni di età per i direttori generali, nomine effettuate dalla giunta regionale e non più dal governatore attingendo a un elenco di idonei. Concorsi in parte rivoluzionati per gli incarichi dei primari ospedalieri: sarà ridotto anche il potere dei dg sulla loro nomina. Potrebbe essere così da settembre. Sono le nuove disposizioni sancite dal decreto legge datato 10 agosto che il ministro della salute Renato Balduzzi presenterà in anteprima domani a Roma a direttori e segretari generali alla sanità di tutte le Regioni italiane, per poi portare, se non ci saranno ostacoli e imprevisti, questo provvedimento urgente all’esame del governo ai primi del mese prossimo per l’approvazione.
Il decreto legge in questione viene in pratica a rivedere alcuni strumenti legislativi degli anni Novanta in 4 ambiti: attività assistenziale e sanitaria, stili di vita e riduzione dei rischi connessi all’alimentazione, farmaci e servizio farmaceutico, enti sanitari e tariffe.
NOVITÀ PER I DG. Quello che riguarda direttori generali e primari è l’articolo 4 del primo capitolo, uno dei più innovativi del provvedimento-Balduzzi. Le modifiche, in questo caso, riguardano il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992. Ma vediamo cosa potrebbe cambiare. Finora l’articolo 3-bis prevede che gli aspiranti alle poltrone di direttore generale, ma anche amministrativo e sanitario, debbano avere come requisiti la laurea e un’esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti e aziende pubbliche o private. Ora la nuova norma, oltre alla laurea e a un’esperienza dirigenziale almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie e settennale in altri settori, stabilisce che l’età anagrafica del manager non debba superare i 65 anni alla data della nomina. In più le Regioni, dopo l’avviso pubblico e una selezione ad opera di una commissione costituita in prevalenza da “esperti nominati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla Regione medesima”, formeranno un elenco di idonei dal quale attingere obbligatoriamente i nomi dei direttori generali.
NON DECIDE PIÙ ZAIA. La novità certamente più eclatante per i suoi riflessi comprensibili è, però, sul piano politico: il potere delle nomine spetterà non più solo al presidente ma all’intera giunta. Tutto come prima, invece, per quanto riguarda l’intesa con il rettore per le nomine nelle aziende ospedaliere universitarie.
PRIMARI: SI CAMBIA. Parecchie variazioni anche per gli incarichi dei primari. All’articolo 15 vengono aggiunte delle norme che modificano per vari aspetti il sistema concorsuale oggi in vigore, contestato fin dal varo del decreto legislativo 502 per l’eccessivo potere discrezionale che riserverebbe al direttore generale, al quale, come noto, compete il giudizio finale. La selezione dovrà essere effettuata da una commissione, come avviene anche oggi, presieduta dal direttore sanitario e composta da due primari, questi ultimi però da individuare tramite sorteggio da elenchi regionali. Sarà la commissione, sulla base di curriculum, titoli professionali, attività svolta, e degli esiti di un colloquio, a presentare la terna di idonei con i migliori punteggi, all’interno della quale il direttore generale individuerà il neoprimario, motivandone analiticamente la scelta. UNIVERSITÀ. Nelle aziende universitarie invece la nomina sarà fatta dal dg su indicazione del rettore e proposta del coordinamento interdipartimentale dell’ateneo, considerando curriculum scientifici e professionali. La novità assoluta è questa: curriculum, relazione della commissione, proposta del coordinamento universitario, dovranno essere pubblicati sul sito internet dell’azienda prima della nomina, pena l’annullabilità della procedura. Saranno pure pubblicate le motivazioni che hanno portato il dg alla scelta del primario vincitore del concorso, che avrà un incarico da 5 a 7 anni.
Franco Pepe – Il Giornale di Vicenza – 22 agosto 2012